MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Manovra 2020, l'indennità minima ai sindaci aiuta anche gli assessori
La concreta applicazione dell'aumento della indennità dei sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti solleva numerosi dubbi

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La concreta applicazione dell’aumento della indennità dei sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti solleva numerosi dubbi; in particolare, l’automatismo o meno, la decorrenza e la estensione dei suoi effetti anche agli assessori. La legge di conversione del Dl 124/2019, all’articolo 57- quater, ha modificato l’articolo 82 del Testo unico delle disposizioni sugli enti locali. La norma stabilisce che l’indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3mila abitanti «è incrementata fino allo 85%» di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5mila abitanti. La disposizione si completa stabilendo che, per sostenere i costi aggiuntivi, viene istituito un fondo da ripartire tra i Comuni con le regole che saranno dettate da un decreto del ministro dell’Interno.

E con la reintroduzione dell’indennità di carica per i presidenti delle Province nella stessa misura dell’analogo compenso spettante al sindaco del Comune capoluogo, indennità abrogata per tutti gli amministratori provinciali dalla legge 56/2014. Essendo l’indennità dei sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti fissata in 1.952,21 euro al mese, quella dei primi cittadini dei municipi fino a 3mila abitanti può essere fissata in 1.659,38 euro, a fronte della misura precedentemente stabilita in 1.162,03 euro mensili per i sindaci dei Comuni fino a mille abitanti e in 1.301,47 euro per quelli degli enti tra mille e 3mila abitanti. Il primo problema applicativo è il seguente: il nuovo compenso si applica in modo automatico, e quindi obbligatoriamente, oppure i singoli Comuni devono assumere una deliberazione, e quindi siamo dinanzi ad una facoltà. Ricordiamo che la misura minima dell’indennità dei sindaci, dei vice sindaci, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è fissata direttamente dalla normativa, attualmente il Decreto del Ministro dell’Interno 119/2000, con il taglio del 10% disposto dalla legge 266/2005, articolo 1, comma 54. Le giunte per sindaci, vice sindaci e assessori, nonché il consiglio per il proprio presidente, possono, entro i tetti fissati, aumentarne la misura. Il testo della riforma è contraddittorio: da un lato utilizza il verbo al modo indicativo e il titolo dell’articolo è «indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti della provincia», il che lascia credere che la norma sia vincolante. Ma nel testo si parla di un aumento fino allo 85% del compenso spettante ai sindaci dei centri fino a 5mila abitanti, il che sembra presupporre la necessità di un intervento della giunta, quanto meno per fissare la misura.

Si tenga presente che questi Comuni rischiano di dover sostenere oneri aggiuntivi, nel caso molto probabile in cui lo stanziamento statale sia insufficiente. A parere di chi scrive la deliberazione della giunta è necessaria, visto che il legislatore espressamente parla di una aumento «fino a» e la decorrenza dell’aumento è, di conseguenza, a partire dalla data di adozione di questo provvedimento. Il secondo problema applicativo è se questo aumento produca le sue conseguenze anche per le altre indennità. L’articolo 82 del Dlgs 267/2000 fissa la misura dei compensi dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli comunali in una quota percentuale di quello del sindaco. Per cui questo incremento produce o meno conseguenze su tali indennità? l titolo dell’articolo sembra accreditare che esso si applichi solamente ai sindaci, ma non vi è alcuna modifica alla disposizione che impone questo collegamento tra indennità di carica dei primi cittadini e degli altri amministratori. Ragione per cui gli effetti dell’aumento si dovrebbero determinare anche per gli altri amministratori comunali.


www.lagazzettadeglientilocali.it