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Dai concorsi alle pensioni, la mappa delle novità della Manovra 2020 per il personale
Cosa cambia, dalle assunzioni alle pensioni passando per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e l'abrogazione di numerosi vincoli, tutte le principali novità per il personale degli Enti locali e delle Regioni

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dalle assunzioni alle pensioni passando per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e l’abrogazione di numerosi vincoli, tutte le principali novità per il personale degli enti locali e delle regioni contenute nella manovra finanziaria.

Pubblicità concorsi
Sul sito internet ogni Pa devono essere pubblicate: le tracce delle prove e le graduatorie con l’indicazione dello scorrimento delle stesse, con aggiornamenti costanti. Questi vincoli si aggiungono agli obblighi di pubblicità già previsti: bandi, criteri di valutazione delle commissioni e tracce delle prove scritte. Le Pa devono garantire un collegamento ipertestuale con l’inserimento nel sito della Funzione pubblica, sulla base delle indicazioni dettate in uno specifico decreto ministeriale, da adottare entro la fine di febbraio.

Scorrimento delle graduatorie
Dal 1° gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità; quelle approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; quelle approvate nel 2018 e 2019 entro 3 anni. Le graduatorie dei concorsi delle Pa approvate dal 1° gennaio 2020 valgono 2 anni dalla approvazione.

Personale degli uffici stampa della PA
Ai dipendenti assunti con il contratto dei giornalisti, prima della stipula del contratto del 21 maggio 2018, può essere mantenuto il trattamento economico più favorevole in godimento con un assegno ad personam riassorbibile sulla base delle regole che saranno dettate dettate dai nuovi contratti del personale delle regioni e degli enti locali. Assunzioni flessibili delle Regioni Le Regioni in regola con il tetto di spesa del personale possono spendere per assunzioni flessibili fino al 100% della spesa sostenuta nel 2009 e non più fino al 50%.

Assunzioni nei Comuni
Viene previsto che i Comuni con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti superiore a quello degli enti virtuosi debbano diminuire lo stesso entro un valore fissato dal Dpcm e con divieto di superamento della spesa del personale dell’ultimo rendiconto approvato.

Assunzioni dei dirigenti
Le assunzioni di dirigenti da parte delle Pa possono essere effettuate nel tetto del 10% delle dotazioni organiche, con un lieve ampliamento.

Assunzioni delle Province e delle Città metropolitane
Sono estese anche a Province e città metropolitane le disposizioni dell’articolo 33 del Dl 34/2019. Le amministrazioni che hanno un rapporto basso tra spesa del personale ed entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, potranno aumentare la loro capacità assunzionale, restando entro il predetto rapporto. Quelle con un rapporto più elevato dovranno entro il 2025 rientrare entro tale soglia; in caso di mancato rientro le loro capacità assunzionali saranno ridotte al 30% del risparmio delle cessazioni dell’anno precedente. Le regole attuative saranno dettate con un Dpcm. Anche per queste amministrazioni sono dettate le stesse regole previste per i Comuni e le Regioni per l’adeguamento delle risorse per la contrattazione decentrata alla variazione del personale in servizio. È stato abrogato il vincolo stabilito dal comma 421 della legge 190/2014 alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Province e delle città metropolitane con un taglio del 50% per le prime e del 30% per le seconde rispetto alla spesa sostenuta allo stesso titolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014. Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili delle Province è fissato nel 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nel 2009.

Stabilizzazioni
Viene consentita la proroga, in deroga ai vincoli legislativi, per il 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati con Lsu e Lpu e delle convenzioni per l’utilizzo di Lsu appartenenti alla cosiddetta platea storica. Per la stabilizzazione di Lsu e Lpu si può procedere anche con assunzioni part time che, per il 2020, possono andare in deroga al piano del fabbisogno ed ai vincoli assunzionali utilizzando le risorse già previste allo scopo dalla legge 296/2006, incrementate di 9 milioni all’anno. Tali risorse saranno ripartite sulla base delle domande presentate entro il 31 gennaio 2020. Le Regioni per gli Lpu provvedono mediante il pieno utilizzo delle proprie risorse. Rimane confermato che esse saranno disposte mediante selezioni riservate con prove di idoneità per le categorie A e B e con concorsi riservati. Il termine per portare a termine le stabilizzazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017 è spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Trattamento economico
In relazione al fondo per la riduzione del carico fiscale per i dipendenti, vengono stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 a partire dal 2021 per la riduzione del carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti. L’attuazione di questa disposizione è rimessa a specifici provvedimenti attuativi. Vengono aumentati di 325 milioni per il 2020 e 1,6 miliardi a partire dal 2021 le risorse per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Il totale delle risorse stanziate è, comprensivo di oneri riflessi e Irap, pari a 1750 milioni nel 2020 e 3375 milioni dal 2021, cioè con incrementi delle retribuzioni medie complessive dello 1,3% per il 2019, 1,9% per il 2020 e 3,5% dal 2021. Tali oneri sono comprensivi della indennità di vacanza contrattuale e della estensione e conferma dell’elemento perequativo una tantum.

Pensioni
Viene estesa la possibilità di collocamento in pensione tramite l’istituto opzione donna alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019. Viene prevista la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020/2021 e disposta la nuova disciplina a partire dal 2022.

Altre disposizioni
Sono soppressi i seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicità-rappresentanza (20% del 2009), divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggio-esercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011), obbligo di comunicazione al Garante per le telecomunicazioni delle spese pubblicitarie, obbligo di adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali comprese quelle informatiche e di autovetture, obblighi sulla locazione e manutenzione degli immobili. La violazione dei vincoli di pubblicazione sul sito e la mancata applicazione dell’accesso civico determinano la responsabilità dirigenziale e l’irrogazione di sanzioni (ferma restando la eventuale maturazione di responsabilità per danno e che se ne deve tenere conto nella valutazione). Rimane invariata la sanzione per il responsabile della mancata comunicazione dei dati, mentre per il responsabile della mancata pubblicazione la sanzione determina un taglio della indennità di risultato o del salario accessorio. La stessa sanzione opera per la mancata pubblicazione dei dati sugli enti vigilati. Viene ampliata la competenza dell’Anac a irrogare le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla trasparenza. Riaperti i termini per l’accesso facoltativo alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’Inps per i pensionati già dipendenti pubblici. Per i buoni pasto, c’è l’aumento da 7 a 8 euro della quota esente da imposizione fiscale delle prestazioni sostitutive rese in forma elettronica. Per tutto il 2020 non si applicano le sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sui redditi dei dirigenti delle Pa e dei titolari di posizione organizzative. Entro tale termine con uno specifico regolamento vengono individuati tali dati applicando i principi della graduazione in relazione al rilievo degli incarichi e della previsione per cui gli stessi devono essere oggetto esclusivamente di comunicazione all’ente.


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