MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Entro il 31 dicembre la ratifica delle variazioni d'urgenza approvate dalla giunta comunale
Nell'ordine del giorno dell'ultima seduta del consiglio che in questi giorni gli enti stanno convocando occorre inserire anche la ratifica di tutte le eventuali variazioni d'urgenza adottate, anche se non sono decorsi i 60 giorni

di DANIELA GHIANDONI e ELENA MASINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Entro il 31 dicembre tutti i consigli comunali e provinciali sono chiamati a ratificare le variazioni d’urgenza approvate dall’organo esecutivo in base all’articolo 175, comma 4, del Tuel. Nell’ordine del giorno dell’ultima seduta del consiglio che in questi giorni gli enti stanno convocando occorre inserire anche la ratifica di tutte le eventuali variazioni d’urgenza adottate, anche se non sono decorsi i 60 giorni.

Potere surrogatorio dell’organo esecutivo
L’articolo 175, comma 4, del Tuel attribuisce alla giunta comunale o al presidente della Provincia il potere di deliberare variazioni di bilancio di competenza del consiglio dell’ente, qualora ciò si renda necessario per motivi di urgenza. L’esercizio di questo potere deve essere attentamente dosato, in quanto l’ordinamento contabile – aggiornato a seguito dell’entrata in vigore dell’armonizzazione – ha posto un preciso obbligo di motivazione della scelta, che si pone come deroga alle ordinarie competenze degli organi. Solo laddove vi sia un giustificato e fondato motivo che rende necessaria l’adozione della specifica variazione senza poter attendere i tempi di convocazione del consiglio, l’atto può ritenersi legittimo. Per contro una variazione d’urgenza adottata dalla giunta solamente per motivi di snellezza del procedimento o, peggio, per esautorare il consiglio delle prerogative che gli sono state attribuite, espone l’atto ad illegittimità che può essere rilevata in sede giurisdizionale. Ricordiamo che secondo i principi di revisione contabile degli enti locali approvati dalla Fondazione nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel mese di febbraio 2019, il parere dell’organo di revisione deve essere rilasciato sulla proposta di giunta e non su quella di consiglio. Ciò al fine di verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio ben prima che le spese vengano effettivamente sostenute dagli enti.

Ratifica della variazione d’urgenza e provvedimenti in caso di mancata o parziale ratifica
Il comma 4 dell’articolo 175 del Tuel concede 60 giorni al consiglio comunale per ratificare la variazione adottata in via d’urgenza dall’organo esecutivo. In ogni caso la ratifica deve intervenire entro il 31 dicembre dell’esercizio, anche qualora a tale data non siano ancora decorsi i suddetti termini. Ma cosa succede se tale termine non viene rispettato? Oppure se il consiglio dell’ente decide di non ratificare in tutto o in parte la variazione? Il comma 5 del medesimo articolo 175 prevede che, in caso di mancata o parziale ratifica, l’organo consiliare debba adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti in conseguenza della deliberazione non ratificata. Il termine concesso, in questo caso, è di 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio. In questi casi si discute su quale sia la natura del provvedimento «in sanatoria» che il consiglio dell’ente è chiamato ad adottare. Si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio? Innanzitutto, riteniamo che l’intervento del consiglio riguardi solamente quelle variazioni a cui ha fatto seguito un provvedimento di spesa. Per contro, se alla variazione non ha fatto seguito alcun impegno giuridicamente perfezionato assunto alla data di scadenza del termine per la ratifica, si è dell’avviso che il procedimento eventualmente avviato debba essere sospeso in attesa della sua regolarizzazione. Debito fuori bilancio? Sulla natura di debito fuori bilancio degli impegni assunti sulla base della variazione non ratificata, la Corte dei conti non ha assunto una linea condivisa. La sezione regionale di controllo della Calabria, con deliberazione n. 58/2009, ha affermato che, sebbene a seguito della mancata ratifica della variazione, si sia in presenza dell’avvio di un procedimento di spesa (nel caso specifico la gara di appalto dei lavori) senza che sia stato adottato preventivamente il dovuto atto contabile di impegno, d’altra parte, però, la relativa obbligazione non sembra ricadere in nessuna delle fattispecie di «debito fuori bilancio», tassativamente regolate dalla legge e precisamente dagli articoli 191, 193 e 194 del Dlgs 267/2000. Per contro la sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n. 257/2007, ha sostenuto che «qualora a seguito della deliberazione non ratificata l’amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell’inefficacia dell’atto presupposto, e dai rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, e ad essi debba essere applicata, con urgenza, la procedura di cui all’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore». Sul punto riteniamo più convincente la posizione della Corte dei conti Calabria che disconosce la natura di debito fuori bilancio a tali spese, anche in considerazione del fatto che nel momento in cui l’impegno è stato assunto la variazione era a tutti gli effetti valida ed efficace. Come indicato anche nel principio di revisione n. 2, solo nel caso di mancata definizione dei rapporti da parte del consiglio si genera un debito fuori bilancio che richiederà l’attivazione di una nuova e diversa procedura volta al riconoscimento e al finanziamento della spesa. Si consiglia infine di individuare, all’interno del regolamento di contabilità, il servizio competente a predisporre le proposte di delibera di ratifica. Potrebbe essere individuato il servizio affari generali, il servizio finanziario o anche l’ufficio che aveva proposto la delibera di variazione. L’importante è che vi sia una chiarezza organizzativa diretta ad evitare ogni spiacevole dimenticanza.


www.lagazzettadeglientilocali.it