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Ravvedimento senza limiti temporali per i tributi locali
Con un emendamento alla legge di conversione del Decreto Fiscale viene estesa la disciplina dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 alla totalità delle entrate tributarie

di LUIGI LOVECCHIO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Ravvedimento senza limiti temporali prestabiliti anche per i tributi comunali e regionali. Unica causa ostativa è la notifica dell’atto impositivo. Con un emendamento alla legge di conversione del decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (Dl 124/2019 all’esame del Parlamento), è stata estesa la disciplina dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, oggi applicabile ai soli tributi gestiti dalle Entrate, alla totalità delle entrate tributarie. La modifica dispone infatti l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 che limita il perimetro di operatività della riforma operata con la legge 190/2014.

Allo stato, per i tributi comunali il termine lungo per il ravvedimento, secondo l’opinione preferibile, è rappresentato dalla scadenza della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. Oltre tale termine non è più ammessa alcuna regolarizzazione agevolata. Secondo una tesi alternativa, poiché Imu e Tari non sarebbero tributi con obbligo di dichiarazione periodica, il termine lungo dovrebbe essere identificato in un anno dalla scadenza originariamente non rispettata dal contribuente.
Inoltre, sempre a legislazione vigente, è sufficiente che il contribuente sia raggiunto da un atto della procedura di controllo (ad esempio, un questionario) perché la regolarizzazione agevolata sia del tutto impedita, con riferimento all’annualità oggetto di verifica.

Al contrario, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA ecc.), la disciplina di legge è assai più permissiva. Non vi sono infatti limiti temporali prestabiliti per il ravvedimento, anche se opera il criterio secondo cui più tempo decorre dalla violazione, maggiore è il costo della sanatoria. In particolare, si ricorda che decorso il termine della dichiarazione riferita all’anno di commissione della violazione, la sanzione diventa pari a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello dell’illecito, e a un sesto del minimo, se il ravvedimento si perfeziona oltre tale termine. In caso di violazioni contestate con pvc, la sanzione aumenta sempre a un quinto del minimo.
Inoltre, l’unica causa ostativa al ravvedimento con l’agenzia delle Entrate è rappresentata dalla notifica di un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero di un avviso bonario. Peraltro, anche in tali eventualità, l’impedimento riguarda solo la violazione oggetto di contestazione (circolare n. 6/2015 delle Entrate).

Una volta approvata la variazione in esame, le medesime regole troveranno applicazione anche per tutti i tributi comunali e regionali. Peraltro, trattandosi di norma procedurale, le novità produrranno effetti anche per le annualità pregresse, a condizione che per dette annualità non si sia già perfezionato il “vecchio” ravvedimento ovvero non sia stato notificato un atto di accertamento. Ne consegue che, ad esempio, qualora il contribuente avesse omesso il pagamento dell’IMU 2017, sarebbe ancora possibile la regolarizzazione spontanea, con la sanzione ridotta del 4,29% (un settimo del 30%), entro la fine di quest’anno. Tanto, considerato il differimento al 31 dicembre della scadenza della denuncia riferita al 2018.

La novità in arrivo ha un impatto anche sui regolamenti che i comuni potrebbero aver adottato in materia. Va infatti ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 700, della legge 147/2013, i comuni possono disciplinare le circostanze attenuanti, in senso migliorativo rispetto alla normativa statale. Ne deriva che se il comune si è avvalso di tale facoltà e tuttavia la previsione in itinere dovesse rivelarsi più favorevole del regolamento locale, quest’ultimo dovrebbe intendersi implicitamente superato, per incompatibilità sopravvenuta.


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