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Niente proroga e rinnovo senza gara per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo
La gerarchia delle regole dell'Unione Europea sulla indizione delle gare

di GUIDO BEFANI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole dell’Unione Europea sulla indizione delle gare, laddove l’articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009 non può indurre a ritenere che in sede amministrativa o giurisdizionale si possano rinnovare ex lege in maniera generalizzata i rapporti in essere per attività turistico ricreative. È quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza n. 5153/2019.

L’approfondimento
Il TAR Napoli è intervenuto rigettando la pretesa del precedente titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative di ottenere la proroga e/o il rinnovo del rapporto concessorio, affermando la necessità per la PA di indire una gara pubblica in aderenza ai principi di derivazione europea.

La decisione
Nel rigettare il ricorso, il Collegio ha avuto modo di rilevare come anche per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, la disciplina nazionale debba essere conforme al diritto europeo, notoriamente ostativo alla proroga ex lege dei relativi titoli concessori. Per il Collegio, infatti, prima ancora della nota sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, , e C-67/15,  e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’articolo 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della gara, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, essendo pacifico che tali principi, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile – come nella specie – di apprezzamento in termini economici. Pertanto, in seguito all’intervenuta soppressione, con l’articolo 1, comma 18, Dl n. 194/2009, dell’istituto del ‘diritto di insistenza’, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’Amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi euro-unitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato articolo 37 Cod. nav. è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa, invocata dalla ricorrente, non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare, laddove l’articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009 non può indurre a ritenere in sede amministrativa o giurisdizionale che si siano rinnovati ex lege in maniera generalizzata i rapporti in essere per attività turistico ricreative


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