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Ok al Decreto Fiscale: le norme di maggior interesse per gli Enti locali
Il testo del provvedimento approvato alla Camera: ora il passaggio finale al Senato
La Camera dei deputati ha approvato nella giornata di venerdì il disegno di legge del Decreto Fiscale recante “Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220-A/R)”. Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento per il via libera definitiva.
Nel corso del passaggio alla Camera del DDL di conversione del decreto fiscale, attraverso un emendamento, è stata introdotta un’importante novità che riscrive le regole a regime per gli Enti locali minori: nei Piccoli Comuni la situazione patrimoniale semplificata prende il posto degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale.
La previsione è contenuta nell’articolo 57, commi 2-ter e 2-quater del DDL di conversione del Decreto fiscale (Esonero dall’obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni).
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, semplificano talune procedure relative alle attività di controllo svolte dal tesoriere dell’ente.
I commi 2-ter e 2-quater modificano in più parti il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL). In primo luogo, attraverso la modifica dell’articolo 232 del TUEL, si introduce, a regime (e non già fino all’esercizio 2019, come attualmente previsto), la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale; gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’articolo 57-quater del DDL di conversione del DL fiscale, introdotto in sede referente, incrementa l’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, prevede l’attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.
>> IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO.
>> LA SINTESI DEL MONITORAGGIO.
>> GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DALL’ANCI.
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