MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Polizia locale, compensi avvocatura e limiti di spesa, congedo straordinario, requisiti concorso
Le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Inquadramento del comandante di polizia locale
Il ricorso di un comandante di polizia municipale avverso gli atti con cui il Sindaco lo aveva inserito nel proprio staff è stato respinto dal Consiglio di Stato – sezione seconda – con la sentenza del 29 agosto 2019 n. 5969. La sezione ha ritenuto legittimo l’operato dell’ente, risultando infondata la doglianza circa un’asserita sottoposizione del comandante agli indirizzi operativi formulati dal direttore generale. Nella sentenza, infatti, si afferma che «la responsabilità della polizia municipale e del suo comandante verso il Sindaco e la sottoposizione dello stesso Comandante alle direttive sindacali è espressamente prevista dagli artt. 2 e 9 della citata legge n. 62/1986 (rectius 65/1986, ndr) e la suddetta responsabilità è pacificamente riconosciuta da univoco indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio [ ]; peraltro, analoghe conclusioni possono trarsi dalla giurisprudenza civile che ha avuto occasione di esaminare simili problematiche».

Compensi avvocatura e limite massimo di spesa
È stato chiesto alla Corte dei conti della Puglia quale significato sia da attribuire al limite dello stanziamento relativo all’anno 2013, indicato nell’articolo 9, comma 6, del Dl 90/2014, in materia di corresponsione dei compensi spettanti ai legali interni dell’avvocatura. In particolare, viene chiesto se lo stesso vada riferito all’ammontare delle risorse preventivamente appostate nel bilancio di previsione dell’ente per l’esercizio finanziario 2013 oppure se detto limite vada individuato nello stanziamento finale assestato con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta. Con deliberazione n. 97/2019/PAR del 4 novembre 2019, i magistrati contabili ritengono che lo stanziamento relativo al 2013 dev’essere inteso comprensivo anche delle somme che l’ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell’anno 2013 a seguito di vittoria con compensazione di spese. Tale criterio è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza consultiva anche nei casi in cui l’ente abbia completamente omesso di stanziare ovvero non sia possibile individuare, nel 2013, somme per il pagamento di tali compensi professionali. Ciò sul presupposto che l’assenza dello stanziamento nell’anno in questione, ovvero l’errore tecnico dell’ente nella quantificazione di tale stanziamento, non può compromettere il diritto dell’avvocato dipendente a vedersi riconosciuto il compenso previsto.

Individuazione criteri partecipazione concorso pubblico
Un soggetto ha contestato alcune clausole di bando di concorso, ritenendo che la scelta dell’ente di inserire ulteriori titoli – tassativamente determinati – non fosse legittima. Il Consiglio di Stato – sezione sesta, con la sentenza n. 6972/2019 ha affermato che è riconosciuto «in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire». Ciò posto, accogliendo le ragioni del candidato (che, peraltro, era stato ammesso in via cautelare, superando le prove e collocandosi in posizione utile), la Sezione ricorda che quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità. Nondimeno, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili dell’illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà.

Truffa per illegittimo utilizzo congedo straordinario biennale
Risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato il dipendente pubblico che chieda il cambio di residenza presso l’abitazione del genitore bisognoso di assistenza, al solo fine di ottenere il congedo straordinario biennale retribuito, in assenza di un’effettiva coabitazione e senza prestargli la dovuta assistenza. Questo, in sostanza, quanto deciso dalla Corte di Cassazione – sezione seconda penale – con la sentenza del 29 ottobre 2019 n. 43902, con la quale ha affrontato il caso di un lavoratore che, per poter assistere il padre gravemente malato, aveva chiesto di poter usufruire del congedo straordinario biennale retribuito, previsto dal Dlgs 119/2011, trasferendo la propria residenza anagrafica presso l’abitazione del genitore.


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