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Danno erariale da mobbing, responsabile anche l'ufficio che non interviene
Sintesi della sentenza delle Corte dei conti (Piemonte) n. 308/2019

di PIETRO ALESSIO PALUMBO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

In caso di condanna dell’ente per mobbing nei confronti di un suo dipendente, sussiste non solo la responsabilità dolosa del diretto responsabile per atteggiamento maniacale, ossessivo, vessatorio nel controllo dell’osservanza del codice di comportamento da parte del proprio sottoposto, ma anche dei funzionari che avevano il compito di vigilare e porre mano su climi di tensione, soprattutto se conclamati. Dal che se naturalmente dolosa è la responsabilità del primo, colposamente omissiva è quella dei secondi che, a ben vedere, sono coloro che hanno reso possibile il concreto perpetrarsi dell’azione mobbizzante, il conseguente risarcimento dei danni patiti, il derivante danno erariale indiretto. Con la sentenza n. 308/2019 la Corte dei conti Piemonte chiarisce che mentre il giudice civile giunge a condannare l’amministrazione a risarcire il privato utilizzando i parametri del danno, nella consecutiva azione di rivalsa per danno indiretto, il giudice contabile deve indagare la responsabilità del dipendente pubblico che ha agito in nome e per conto della medesima, valutandone il comportamento dannoso tenuto nell’esercizio delle funzioni ad esso affidate. Di conseguenza è parimenti responsabile il protagonista diretto dell’azione vessatoria, quanto chi nulla abbia fatto per evitare che incompatibilità ambientali debordassero in atteggiamenti persecutori, eccessi di autoritarismo, disinvolture relazionali e formali, nella convinzione dell’insindacabilità del proprio operato a causa della mancata attivazione degli organi preposti a risolvere o, quantomeno, a chiarire le cause della evidente situazione “disfunzionale”.

La vicenda
La Procura Regionale ha agito nei confronti di un dirigente scolastico per sentirlo condannare al risarcimento nei confronti del ministero di appartenenza. Per la Procura emergeva il quadro di una condotta vessatoria gravemente contraria ai doveri d’ufficio. Il convenuto argomentava la responsabilità dell’ufficio regionale che non aveva vigilato in modo adeguato e non era tempestivamente intervenuto per dirimere la situazione di contrasto creatasi all’interno della struttura da lui diretta. Il dirigente ha chiesto l’assoluzione ovvero, in subordine, la riduzione dell’addebito in considerazione del concorso dell’Ufficio regionale al danno.

La decisione
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti ovvero anche leciti se considerati singolarmente – che con intento vessatorio siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi. Inoltre deve concretizzarsi l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente nonché il nesso di correlazione tra le condotte e il danno subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica o nella propria dignità. Imprescindibile è infine l’elemento soggettivo, l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi riscontrati. Nel caso in esame emerge che il dirigente ha posto in essere una persecuzione sistematica, fondata su plurime contestazioni disciplinari nei confronti del proprio collaboratore. Enorme era la mole di richieste all’ufficio regionale per l’avvio di procedimenti disciplinari, in buona sostanza finalizzati a ottenere il licenziamento del collaboratore. Tuttavia e si badi, solo in due casi l’ufficio regionale aveva riscontrato meri ritardi di presa di servizio. Secondo la Corte dei conti al convenuto è quindi certamente imputabile la responsabilità del danno erariale, tuttavia in concorrente responsabilità omissiva dei funzionari del ministero – datore di lavoro – che sarebbero dovuti intervenire per porre fine alle condizioni di tensione ormai in evidente degenerazione.


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