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Rebus adeguamento del tetto del salario accessorio 2019, uno spiraglio dal DPCM per le Regioni virtuose
I nuovi spazi assunzionali alla luce dell'art. 33, comma 1 del Decreto Crescita

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I Comuni devono adeguare il limite del trattamento accessorio per l’anno 2019? La questione sembra avere trovato risposta nel DPCM sulle assunzioni per le Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre scorso. Nel documento vengono spiegati i nuovi spazi assunzionali alla luce dell’articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019, conosciuto come Decreto Crescita. Nonostante non contenga ancora le regole per i Comuni, vi sono alcuni passaggi interessanti, soprattutto con riferimento alla possibile revisione in aumento o in diminuzione del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. L’articolo 33, comma 2, del Decreto Crescita prevede che anche i Comuni più virtuosi potranno avere maggiori spazi assunzionali. Per avere i parametri specifici è però necessario attendere l’emanazione di un DPCM, analogo a quello appena emanato per le Regioni. Nel frattempo la dottrina si è concentrata sull’ultima frase del comma che così prevede: «Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».

La disposizione è immediatamente in vigore o è collegata all’approvazione del decreto? All’interno del DPCM approvato per le Regioni è presente questa frase, che potrebbe aiutare a sbrogliare la matassa: «È fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018». Non solo, a calmare l’ansia da applicazione immediata, pare provveda l’incipit del DPCM, che all’articolo 1 dispone: «Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all’art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorre(re) dal 1° gennaio 2020». Quindi, a ben vedere, sembra che l’adeguamento dell’asticella del «tetto 2016» sia correlata esclusivamente alle nuove assunzioni che giungeranno (se l’ente sarà virtuoso) dall’applicazione del DPCM e non si debba applicare fin dal 2019. In altre parole, l’obbligo di rivedere il limite scatterebbe solo per il personale «in più», ovvero solo per quello che entrerà nei ruoli delle amministrazioni per effetto delle nuove regole. Di fatto, quindi, per quest’anno non sembra necessaria alcuna azione di aumento/riduzione in base ai dipendenti presenti al 31 dicembre 2019 visto che la decorrenza dell’ipotetico DPCM per i Comuni non potrà che essere dal 2020, sempre che venga approvato. Il documento pubblicato inerente le Regioni non elargisce però altre istruzioni, nonostante i dubbi siano ancora molti: come si fa l’incremento del limite? Con riferimento a quale parte del fondo? Si sommano i valori dei dipendenti a quelli delle posizioni organizzative o si tengono separati? E, il fondo dei dirigenti, è anch’esso rilevante per la revisione dei limiti? Domande che non hanno una risposta ben definita anche se, rimanendo sul testo letterale dell’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 va evidenziato che oggetto di rettifica, in più e in meno, non sono i fondi bensì proprio il limite. Quindi, ciò che andrà integrato non è il fondo, ma il “tetto” del trattamento accessorio complessivo.

Una volta che tale limite verrà aumentato, ci sarà da chiedersi in quale casistica di incremento del fondo possano rientrare tali aumenti e a pensarci bene il contratto 21 maggio 2018 ne prevede una che sembra essere scritta proprio per le nuove assunzioni. Si tratta dell’articolo 67, comma 5, lettera a), ovvero dell’incremento di parte stabile correlato all’aumento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. Infatti, alla luce della definizione di «dotazione organica» dell’articolo 6 del Dlgs 165/2001 e del fatto che il nuovo DPCM prevederà maggiori assunzioni, sembrerebbero rispettate le condizioni previste per dar corso a tale tipologia di incremento.


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