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Focus Manovra 2020 - Accertamenti subito esecutivi per i tributi degli Enti locali
A partire dal 1° gennaio gli accertamenti emessi dagli Enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi

di ANTONIO IORIO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dal 1° gennaio gli accertamenti emessi dagli Enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. A prevederlo è la Legge di Bilancio attualmente all’esame del Senato che così estende anche ai tributi locali le regole in vigore da qualche anno per gli accertamenti relativi a imposte sui redditi e Iva. Ambito di applicazione L’immediata esecutività, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l’ingiunzione fiscale, riguarderà tutti gli atti emessi dagli Enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano anche le entrate patrimoniali (canoni e proventi per l’uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione eccetera) con esclusione delle multe previste dal Codice della strada.

La procedura
L’atto impositivo deve contenere l’intimazione al pagamento degli importi, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica in caso di riscossione delle entrate patrimoniali. In caso di ricorso si applicheranno le disposizioni in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio: per le imposte locali è dovuto l’intero tributo preteso mentre le sanzioni sono dovute nella misura dei 2/3 solo dopo la soccombenza nel primo grado di giudizio. Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Al pari di quanto avviene per le imposte sui redditi e Iva: l’omesso versamento degli importi richiesti con l’avviso di accertamento non comporta l’irrogazione di ulteriori sanzioni da omesso versamento; sono sospese le procedure esecutive per un periodo di 180 giorni dall’affidamento del carico ma non le azioni cautelari e conservative (fermo, ipoteca eccetera); in presenza di fondato pericolo per la riscossione, è possibile pretendere l’intera somma compresi interessi e sanzioni.

La rateazione
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Ricevuta la richiesta, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della istanza, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Tale previsione è innovativa perché viene concessa la possibilità di disporre della rateazione anche agli enti creditori. Per i tributi erariali invece la rateazione può essere concessa dalla sola agenzia di riscossione quando ormai sono scaduti i termini per il pagamento e il contribuente è quindi moroso. La dilazione seguirà le seguenti regole: – fino a 100 euro nessuna rateizzazione; – da 100,01 a 500 euro fino a quattro rate mensili; – da 500,01 a 3mila euro da 5 a 12 rate mensili; – da 3.000,01 a 6mila euro da 13 a 24 rate mensili; – da 6.000,01 a 20mila euro da 25 a 36 rate mensili; – oltre e. 20.000,00 euro da 37 a 72 rate mensili. Le rate mensili scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese. L’ente locale con specifica deliberazione può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000 euro. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta decadenza. Decadenza In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.


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