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Danno erariale per la nomina a direttore generale del dirigente in pensione
Sintesi della sentenza della Corte dei conti d'appello n. 361/2019

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Presidente della Provincia, la giunta e il dirigente del servizio del personale sono stati condannati in primo grado dalla Corte dei conti, per aver colpevolmente e con grave negligenza affidato la carica di direttore generale al precedente segretario comunale in pensione, nonostante l’esplicito divieto del Dl 223/2006. La Corte dei conti di appello (sentenza n. 361/2019) ha confermato la condanna respingendo tutte le eccezioni sollevate dalla difesa. Nessuna esimente è stata concessa al Presidente della Provincia per la sua mancata partecipazione in giunta, al momento della decisione del conferimento dell’incarico, essendo suo, in ogni caso, il potere di nomina del direttore generale. Infondata è stata, altresì, considerata la censura sulla figura non dirigenziale del direttore generale, data l’espressa previsione di questa figura all’interno del testo unico degli enti locali all’articolo 108 inserito nella rubrica delle figure dirigenziali. Inoltre, nessun rilievo può essere dato al cambio di orientamento dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato che alla fine avevano escluso il danno erariale, trattandosi di un parere non vincolante e per di più successivo rispetto al momento in cui le condotte censurabili hanno avuto luogo. Infine, pure nella non univocità degli orientamenti dei giudici contabili, il danno erariale va qualificato al lordo e non al netto dei contributi previdenziali e fiscali sostenuti dall’ente locale, in quanto trattandosi di somme uscite dal patrimonio dell’ente le stesse non potranno che essere ripristinate per il medesimo ammontare.

I motivi di condanna
Nel giudizio di primo grado, la Corte dei conti pugliese ha condannato il Presidente della Provincia, l’intero organo esecutivo e il dirigente del servizio del personale per aver indebitamente consentito la nomina a direttore generale all’ex segretario provinciale andato in quiescenza per raggiunti limiti di età. La colpa grave, riscontrata dai giudici contabili di primo grado, è consistita nella evidente violazione del divieto stabilito dall’articolo 33, comma 3, del Dl 223/2006 a fronte di una prassi instaurata in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età, con mantenimento della stessa retribuzione complessiva. In altri termini, il venir meno della possibilità di trattenimento in servizio del dipendente pubblico oltre i limiti di età, avrebbe potuto essere bypassato consentendo non solo al dirigente di fruire del pensionamento ma anche di corrispondergli una ulteriore retribuzione da parte dell’ente conferente.

Le eccezioni dei convenuti e la conferma del danno
Nell’appello, da parte di tutti i convenuti, l’elemento principale è stato quello di ribadire che l’incarico di direttore generale non rientra nella categoria degli incarichi di funzioni dirigenziali, presi in considerazione dalla norma limitativa del Dl 223/2006. La Corte ha evidenziato che, già dalla legge 127/1997, è stata prevista la possibilità, da parte degli enti locali di medio-grandi dimensioni, unitamente alle Provincie, di nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Non a caso il legislatore, nel successivo testo unico degli enti locali, ha inserito l’articolo 108 sulla nomina del direttore generale nel capo III del titolo IV riguardante la «dirigenza», evidenziando ed esaltando il suo ruolo apicale nell’ente locale. In merito al cambio di orientamento degli ispettori della Ragioneria generale dello Stato, quale possibile esimente della colpa grave, il collegio contabile di appello ha rilevato che non elide né attenua il grado di colpevolezza degli agenti. Dirimente è la considerazione che quella valutazione, comunque in nessun modo vincolante, è successiva rispetto al momento in cui le condotte censurabili hanno avuto luogo. Non a miglior sorte si può pervenire nell’escludere la responsabilità del Presidente della Provincia che non ha partecipato alla seduta di giunta per la nomina del direttore. Infatti, per la sua carica ricoperta sarebbe paradossale escludere la ricorrenza di un contributo causale del Presidente protagonista della vicenda (sua era la proposta e suo il provvedimento di nomina) per il fatto di non aver partecipato alla riunione della giunta chiamata a manifestare, attraverso una presa d’atto, piena condivisione sulla sua proposta di nomina. Infine, pur non ignorando che sulla questione della quantificazione del danno al lordo o al netto delle prestazioni patrimoniali imposte dalle leggi in materia fiscali e/o previdenziale gli orientamenti della Corte non siano ancora uniformi, il collegio contabile resta dell’avviso che queste manifestazioni finanziarie essendo uscite dalla disponibilità dell’ente devono rientrare nello stesso importo. Infatti, trattandosi di danno erariale per un esborso non dovuto, allora è l’intera spesa che integra la responsabilità amministrativa.


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