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Gare informatizzate, il ritardo nell'invio della domanda si giustifica solo per forza maggiore
I partecipanti a pubbliche gare, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l'onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo

di EMANUELA GUARNA ASSANTI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I partecipanti a pubbliche gare, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, conosciuto con congruo anticipo, hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo. Lo afferma il Tar Catanzaro, con sentenza n. 1577/2019. Il fatto La vicenda in esame riguarda un ricorso proposto avverso un decreto del Dirigente generale della Regione Calabria avente ad oggetto il finanziamento di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Tale decreto indicava i progetti non finanziabili e dunque non ammessi ai fini della erogazione dei finanziamenti previsti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2000/2006. Tale fondo, infatti, si inserisce, insieme ai Fondi strutturali europei, in tutte quelle misure comunitarie derivanti dall’attuazione degli articoli 119, comma 5, Cost. e 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), volte a promuovere lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nonché la rimozione degli squilibri economici e sociali presenti nelle varie regioni d’Europa. Nel caso di specie, un Comune calabrese si doleva dell’esclusione dalla graduatoria finale, disposta dal dirigente regionale in quanto la relativa domanda risultava non inviata nei termini. Il ricorrente, al contrario, deduceva di avere regolarmente compilato e sottoscritto la medesima. Sarebbero stati ‘problemi di connessione e trasmissione’ dell’ultimo momento a impedire l’invio nel termine ultimo.

La decisione
Il Giudice amministrativo rigetta il ricorso. A sostegno della decisione viene in primo luogo riproposto quel filone giurisprudenziale secondo il quale i partecipanti a pubbliche gare, nel caso in cui sia stabilito un preciso termine di presentazione delle offerte, e tale termine sia conosciuto con congruo anticipo, hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo. In relazione alle procedure informatizzate, prosegue il Giudice, il ritardo diviene giustificabile solo in caso di forza maggiore. Il concetto, clausola generale dai difficili contorni, e dunque dalla difficile e non immutabile definizione, secondo la giurisprudenza amministrativa viene a coincidere con un evento inevitabile in senso oggettivo e assoluto, cui si assomma una peculiare connotazione generale, alla stregua della quale tale evento deve possedere le medesime caratteristiche (di inevitabilità) nei confronti di tutti i possibili partecipanti alla gara. Non sussistendo, nel caso di specie, un impedimento di tale natura, e considerato che le procedure di gara informatizzate, vista la loro peculiarità, impongono in capo agli operatori una particolare e più profonda diligenza nella trasmissione degli atti, il Giudice amministrativo è costretto a rigettare il ricorso.


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