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Segretari comunali: pagamento dei diritti di rogito e oneri fiscali e previdenziali
Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie, 16 ottobre 2019, n. 24

a cura di Amedeo Scarsella

Risulta inammissibile dal punto di vista oggettivo il questo posto dalla Sezione Liguria con deliberazione 74/2019/QMIG, con il quale si richiede di chiarire se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali), ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell’emolumento in parola vadano ripartiti, tra Ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale. Ad affermarlo è la Corte dei conti, Sez. Autonomie, tramite deliberazione datata 16 ottobre 2019, n. 24.

La questione investita dalla deliberazione non riguarda la “materia di contabilità pubblica”, in quanto «si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede». Tale conclusione è avvalorata dalla la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (come dimostrano le pronunce in materia emesse dal giudice ordinario). Il quesito  involge, da un lato, l’applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall’altro, la cognizione e l’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri “statuti” processuali e sostanziali indefettibili rispetto ai quali non hanno rilevanza ed efficacia giuridica fonti ad essi estranee. In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la funzione consultiva della Corte dei conti, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore.

> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE.

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