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Rischio sanzione dell'1% per i Comuni deficitari
Dal Decreto Fiscale giunge una semplificazione delle certificazioni per effetto dell'invio dei bilanci tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche

di PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dal Decreto Fiscale arriva anche una semplificazione delle certificazioni per effetto dell’invio dei bilanci tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche e apertura agli investimenti per l’ambiente, in linea con la priorità del governo di realizzare un Green New Deal. Sul primo fronte, le modifiche derivano dalla norma (comma 902 della legge 145/2018) che ha disposto, a decorrere dal preventivo 2019, l’invio, da parte degli enti locali dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), in sostituzione della trasmissione delle certificazioni di bilancio al ministero dell’Interno. Il passaggio non rende più necessario allegare, anche al certificato del rendiconto, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Per cui il decreto fiscale dispone la cancellazione della norma che ne disciplina l’onere (comma 5, articolo 228 del Dlgs 267/2000), poiché il Viminale potrà effettuare l’acquisizione di parametri e indicatori tramite la Bdap. A questo fine il decreto del Mef del 1° agosto 2019 (11° correttivo dell’armonizzazione contabile), ha aggiunto agli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto le tabelle riportanti i parametri di deficitarietà strutturale (definite dal decreto del Ministro dell’Interno 28 dicembre 2018). Sono poi riformulati dal decreto fiscale i commi 5 e 6 dell’articolo 243 del Tuel in materia di enti strutturalmente deficitari. Gli enti in queste condizioni che, nonostante l’obbligo, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non ne danno dimostrazione trasmettendo la certificazione, sono soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura.

La norma aggiunta dal decreto fiscale prevede che ove il rendiconto del penultimo anno precedente non risulti inviato alla Bdap, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, in quella dei certificati di bilancio del ministero dell’Interno. Un ulteriore cambiamento prevede che sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali, sino all’adempimento, gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e quelli che non inviano il rendiconto alla Bdap entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. Anche nella distribuzione dei contributi a favore degli investimenti, in caso di eccedenza di richieste rispetto ai fondi a disposizione, si prevede che le informazioni richieste (per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione) sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla Bdap. Nel decreto fiscale si fa poi largo una prima disposizione del Green New Deal: i fondi per gli investimenti comunali erogati tramite le regioni a Statuto ordinario, previsti dal comma 134 della manovra 2019, potranno essere usati, oltre che per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, anche per finalità «verdi» legate a trasporto pubblico, rigenerazione urbana e riqualificazione energetica.


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