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Decreto Fiscale: sulle piattaforme petrolifere torna l'IMU dal 2020
Incognita sul passato per i Comuni

di PASQUALE MIRTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Decreto Fiscale interviene nuovamente sul tema dell’assoggettamento a Imu delle piattaforme petrolifere, riservando allo Stato 4,3 milioni del gettito complessivo previsto, pari a 6 milioni. Sul tema, si registra un contrasto tra la Corte di cassazione, che ha ritenuto in tre pronunce che le piattaforme sono fabbricati iscrivibili in Catasto e da assoggettare a Imu e il Dipartimento delle finanze, che con risoluzione 3/16 ha concluso per il loro non assoggettamento, in quanto immobili non oggetto di inventariazione negli atti del Catasto. L’articolo 37 del decreto fiscale cerca di risolvere la querelle prevedendo una modalità di applicazione dell’Imu ad hoc, ma c’è da attendersi che ci sarà battaglia. I problemi nascono già dalle prime parole dell’articolo: “a decorrere dall’anno 2020”. Precisazione che può essere letta nel senso che per il passato l’Imu non era dovuta oppure nel senso che dal 2020 si applica il nuovo regime, del tutto derogatorio rispetto alla disciplina Imu ordinaria. Si tratta di problema di non poco conto, visto che pendono attualmente, in tutti i gradi di giudizio, numerosi ricorsi di importo ben superiore ai sei milioni stimati dal Governo, anche in ragione del fatto che fino a oggi i Comuni hanno contestato l’intera base imponibile.

Il nuovo regime prevede che le piattaforme siano considerate come fabbricati la cui base imponibile deve essere quantificata sulla scorta delle scritture contabili, così come avviene per i fabbricati produttivi di categoria D non ancora iscritti in catasto. La base imponibile così determinata sarà assoggettata solo nella misura del 20%, con aliquota già fissata al 10,6 per mille, senza spazio di manovra per i Comuni. Il gettito corrispondente all’aliquota del 7,6 per mille è di competenza dello Stato, mentre la restante parte dei Comuni. Qui c’è un’ulteriore problema, perché c’è incertezza sul Comune che può arrogarsi la soggettività attiva, problema che sarà risolto con l’emanazione di un decreto ministeriale che individuerà i Comuni beneficiari, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Nell’attesa, l’Imu 2020 sarà versata tutta allo Stato, il quale poi assegnerà la quota comunale una volta che il decreto ministeriale individuerà i Comuni beneficiari.

Dal 2021 l’Imu dovrà essere versata al Comune competente. Viene confermato, come per gli altri immobili, che in sede di recupero dell’evasione, questa spetterà unicamente ai Comuni. La determinazione forfettaria della base imponibile dovrebbe assorbire anche il problema degli impianti. E infatti, l’articolo 1, comma 21, della legge 208/15 prevede lo scorporo dalla rendita degli impianti funzionali al processo produttivo, ma essendo le piattaforme non accatastabili, la norma non può trovare applicazione, e in questo, forse, va trovata la giustificazione dell’imposizione su una base imponibile ridotta, forse troppo. La norma fa salva la disciplina dettata per i rigassificatori, per i quali il comma 728 della legge 205/17, che si era invece autoqualificata come norma di interpretazione autentica, aveva ritenuto assoggettabili i manufatti ubicati nel mare territoriale, ma limitatamente alle porzioni destinate a uso abitativo e di servizi civili. In realtà anche questi immobili, secondo la tesi ministeriale non sono accatastabili, sicché non si comprende perché, in ipotesi, ci debba essere un discrasia tra questi e le piattaforme petrolifere sull’assoggettamento Imu fino al 2019. Dal 2020 i rigassificatori rimarranno assoggettabili per l’intera base imponibile, ma saranno assoggettati di default all’aliquota massima del 10,6 per mille, col solito riparto Stato-Comuni. Anche per questi, poi, i Comuni beneficiari saranno individuati con decreto ministeriale.


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