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Telecamere sul luogo di lavoro: le dichiarazioni ufficiali del Garante per la Privacy
Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: “La sorveglianza occulta non diventi prassi ordinaria, i controlli devono essere proporzionati e non eccedenti”

Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul sito del Garante in relazione alla recente sentenza della Grand Chambre della Corte europea di Strasburgo dei diritti dell’uomo (Cedu). Il caso all’origine della pronuncia della Cedu (sentenza 17 ottobre 2019 sui ricorsi 1874/13 e 8567/13) risale al 2009, quando il direttore di un supermercato spagnolo in provincia di Barcellona, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi nell’arco di cinque mesi (circa 82mila euro) decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso, sia visibili (alle uscite) che nascoste (puntate sulle casse). Le videoriprese evidenziarono una serie di furti di merci da parte del personale che portarono a 14 lettere di licenziamento per motivi disciplinari tra cassieri o addetti alle vendite.

Il caso

Nonostante i licenziamenti siano stati considerati legittimi dai tribunali nazionali, cinque dei dipendenti allontanati decisero di ricorrere alla Corte di Strasburgo. In base al diritto spagnolo, infatti, i cassieri avrebbero dovuto essere informati preventivamente della sorveglianza. Nel ricorso, si chiedeva quindi di censurare le conclusioni della giustizia spagnola riconoscendo in particolare una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Le dichiarazioni del Garante

“La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo – afferma Soro – se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma tuttavia il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.
L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.
Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri”.


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