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Sì al cumulo tra pensione e retribuzione ma senza il ricalcolo dell'assegno di quiescenza
La sentenza della Corte dei conti della Basilicata n. 39/2019

di DOMENICO CAROLA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Al pensionato della polizia di Stato nominato dirigente della polizia Locale spetta sia la retribuzione che la pensione ma non l’adeguamento dell’importo dell’assegno pensionistico per gli anni svolti in qualità di dirigente dell’ente locale. Lo ha stabilito la Corte dei conti della Regione Basilicata con la sentenza n. 39/2019.

La vicenda
Un pensionato della polizia di Stato è stato incaricato, con contratto individuale di lavoro di diritto privato, a svolgere le funzioni di dirigente dell’unità di direzione e di comandante del corpo di polizia locale. L’incaricato, dopo alterne vicende giudiziarie, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al cumulo di pensione e retribuzione per il periodo di svolgimento dell’incarico di dirigente della polizia locale e della conseguente illegittimità del recupero di un indebito inizialmente disposto dall’Inps, sulla scorta della presunta non cumulabilità del trattamento pensionistico con quello retributivo, nonché la restituzione delle somme medio tempore trattenute. Avverso il disposto recupero l’incaricato si è opposto attraverso gravame contenente anche un’istanza diretta a ottenere la sospensione immediata dell’efficacia del provvedimento. Dopo essersi soffermato sulla manifesta illegittimità del recupero, adottato, peraltro, in palese violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, provvedimento privo di « qualsivoglia passaggio motivazionale a confutazione e/o in risposta delle censure sollevate »; e sulla mancata «non consentita» partecipazione al relativo iter procedimentale, il ricorrente ha, altresì, rimarcato il grave pregiudizio patrimoniale e morale dallo stesso patito e le «traversie subite» derivanti dalle conseguenze delle concrete modalità di recupero poste in essere dall’amministrazione previdenziale al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie.

La decisione
La Corte dei conti della Basilicata ha rigettato il ricorso ritenendo che all’ex pensionato della polizia di stato nominato dirigente della polizia locale spettava sia la retribuzione che la pensione ma non l’adeguamento dell’importo dell’assegno pensionistico per gli anni da lui svolti in qualità di dirigente dell’ente locale. Contemporaneamente la pronuncia sul cumulo, costituisce, però, un debito del ricorrente nei confronti dell’ente previdenziale. Il rigetto del ricorso ha impegnato la Corte in una puntuale ricognizione dei principali snodi fattuali, procedimentali e giudiziali della res iudicanda resasi necessaria per l’opportuna circoscrizione dell’ambito nel quale si fronteggiano le opposte pretese, invero caratterizzate da una tale evidente contrapposizione, anche quantitativa, che, se non fosse stata opportunamente chiarita, avrebbe rischiato di far emergere supposti profili di «arbitrarietà» dell’azione amministrativa in questa sede gravata di censura che, nella realtà delineata dalla corretta applicazione delle regole di settore, non risultano sussistenti. Per quanto concerne la doglianza relativa alla mancata valorizzazione dei contributi comunque versati sulle retribuzioni percepite durante l’attività lavorativa svolta dal ricorrente in favore del Comune, il giudice ha osservato che, ferma restando l’impossibilità della restituzione degli stessi, il ricorrente non ha formalizzato nessuna domanda all’amministrazione previdenziale, la quale, dietro precisa indicazione della direzione centrale, si è vista «costretta» ad assicurare il riconoscimento di siffatta contribuzione solo attraverso una diversa, e più favorevole, liquidazione del trattamento pensionistico in cassa Cpdel in luogo di quella in cassa Stato.


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