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Rifiuti abbandonati, il Comune non può ordinare la bonifica dell'area
La sentenza del Consiglio di Stato n. 6155/2019

di MICHELE NICO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Comune non può ordinare a terzi di effettuare la bonifica, la decontaminazione e il risanamento igienico dei siti inquinati a seguito dell’abbandono di rifiuti, perché questi interventi sono espressione di un rimedio sanzionatorio che spetta alla Provincia, in base all’articolo 244, comma 2, del Dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente). Questo il principio espresso con la sentenza n. 6155/2019 del Consiglio di Stato, Sezione V, che accogliendo l’appello dell’Anas annulla l’ordinanza comunale impugnata, capovolgendo l’esito del giudizio di primo grado. La decisione La vicenda prende le mosse dall’ordinanza adottata da un dirigente del settore urbanistica di un Comune pugliese che intimava all’Anas di rimuovere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, i rifiuti abbandonati ai margini di una strada statale, costituiti da plastiche, eternit, pneumatici e altri residui spugnosi. Il provvedimento recava l’ordine di adottare «tutti gli interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico» del sito interessato. L’ordinanza comunale è stata impugnata dall’Anas che, alla fine di un lungo contenzioso, ha visto riconoscere le proprie ragioni in giudizio.

Il Comune ha richiamato alcune norme a supporto del provvedimento impugnato: a) l’articolo 14, comma 1, lettera a), del Dlgs 285/1992 (codice della strada) che pone a carico degli enti proprietari delle strade la «manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi», precisando al successivo comma 3 che «per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito»; b) l’articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006 in base al quale chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto «a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo». Il vizio di incompetenza Palazzo Spada ha riconosciuto, in parte, le ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a respingere il ricorso dell’Anas ossia ha accertato che la norma del codice della strada ha carattere speciale e trova diretta applicazione nei confronti dell’ente purché l’abbandono dei rifiuti sia avvenuto su strade o relative pertinenze.

Inoltre, secondo la Sezione V, il provvedimento del Comune non è inficiato da incompetenza con riguardo all’ordine di rimozione – funzionale alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e pertinenze – posto a carico dell’Anas, stante da un lato la mancata attivazione del gestore stradale, e, dall’altro, la natura giuridica del Comune stesso in qualità di ente pubblico con fini generali. Tuttavia, il vizio di legittimità per incompetenza sussiste, ma sotto altro profilo, e riguarda il fatto che l’ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti si configura quale intimazione che va oltre la mera gestione e pulizia delle strade, e risulta espressione di un rimedio sanzionatorio tutt’altro che automatico. Infatti, l’ordine di bonifica di un sito contaminato è essere frutto di un’istruttoria complessa di pertinenza della Provincia, che esige un previo accertamento e una coerente affermazione del titolo di responsabilità in capo al soggetto terzo. Di qui l’annullamento dell’ordinanza comunale nella parte in cui essa ha posto a carico dell’Anas compiti ulteriori ed estranei alla pulizia dell’area con il mero sgombero dei rifiuti ivi abbandonati.


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