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Enti locali e acquisizione di partecipazioni in società commerciali che vendono energia e gas
Sintesi della sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. I, 2 settembre 2019, n. 1935

Segnaliamo la sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. I, datata 2 settembre 2019, n. 1935, secondo cui un Ente locale non può acquisire partecipazioni in una società commerciale che vende energia e gas, senza una congrua motivazione.

Ecco cosa affermano i giudici amministrativi: “In relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sul previgente art. 3 c. 27, l. n. 244/2007, ed alla luce del chiaro tenore letterale degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, al fine di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, anche in violazione dei principi del diritto comunitario, in base a quanto disposto nell’art. 4 c. 2 del d.lgs. 9 agosto 2016, n. 175, le Amministrazioni Pubbliche devono comprovare la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, come in particolare indicati nell’art. 2 c. 1 lett. h) cit., mediante una congrua motivazione, che nel caso di specie il Comune non ha invece adottato (fattispecie inerente la scelta di un comune che ha acquisito una partecipazione azionaria in una società per la vendita dell’energia e del gas)”.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA.


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