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Posizioni organizzative, i risparmi possono essere destinati alla retribuzione di risultato
Sintesi del parere ARAN n. 4781/2019

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Non si placano i dubbi degli enti locali sul nuovo assetto delle posizioni organizzative dopo la revisione effettuata dal contratto 21 maggio 2018. L’Aran è intervenuta ancora una volta a spiegare alcuni effetti sulle attuali modalità di quantificazione ed erogazione della retribuzione di risultato. Con il parere n. 4781/2019, l’Agenzia ha spiegato a un ente locale i limiti e le procedure per operare correttamente. Il nuovo sistema è totalmente diverso e, quindi, il primo modo per affrontare le novità del contratto: la retribuzione di risultato non è più una percentuale rispetto alla retribuzione di posizione. Esiste un budget, uno stanziamento, che ogni amministrazione prevede nel proprio bilancio a favore delle posizioni organizzative e di questa somma, almeno il 15% deve essere destinato alla retribuzione di risultato.

Come è possibile notare, il contratto non dice assolutamente nulla in merito alle concrete modalità di erogazione. Quali criteri utilizzare, quali tempistiche e quali procedure sono rimesse alla disciplina dell’ente, che però sconta alcune relazioni sindacali. I risparmi di fine anno Di certo, vale una regola già sottolineata da parte dell’Aran nell’orientamento applicativo CFL 38 e qui richiamato: se a fine anno avanzano delle somme non spese dallo stanziamento per le posizioni organizzative, poiché le stesse sono a carico del bilancio, non potranno mai confluire sul fondo delle risorse decentrate disciplinato dall’articolo 67 del contratto 21 maggio 2018. Però, l’Agenzia, nel parere in esame, non esclude, giustamente, che le stesse economie possano essere invece destinate a incrementare la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative.

Infatti, quella del 15% è una percentuale minima. Un eventuale risparmio dovuto, ad esempio, alla mancata copertura per un determinato periodo dell’anno di tutte le aree, potrebbe creare un economia da destinare alla retribuzione di risultato. A questo proposito, tra l’altro, l’Aran ha suggerito di finanziare sempre tutte le posizioni organizzative previste dai singoli ordinamenti a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino effettivamente ricoperte (nel rispetto, ovviamente, dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 165/2001). In questo caso, si genereranno delle economie che potrebbero essere destinate ad eventuali interim oppure, appunto, alla retribuzione di risultato. Altre questioni operative Veniamo alle ultime due questioni: è ancora possibile stabilire una retribuzione di risultato ancorata, come un tempo, alla retribuzione di posizione? È possibile costituire un sistema che preveda importi massimi di retribuzione di risultato diversi da posizione a posizione? La risposta dell’Aran è positiva in entrambi i casi: l’articolo 14, comma 4, del contratto 21 maggio 2018 non detta alcuna regola, ma demanda alla contrattazione integrativa decentrata l’individuazione dei criteri che più si ritengono idonei al singolo ente.


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