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La presenza di dirigenti in convenzione non esclude i diritti di rogito
Delibera della Corte dei conti Veneto n. 232/2019

di GIANLUCA BERTAGNA e SALVATORE CICALA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

È legittimo il riconoscimento dei diritti di rogito in favore del segretario comunale che presta servizio in un ente locale, privo nella propria struttura organizzativa di dirigenza, che utilizza, mediante convenzioni, personale di altri enti in possesso di quella qualifica. Questa la conclusione cui è giunta la Corte dei conti del Veneto con la delibera n. 232/2019.

La richiesta di parere
La richiesta di parere è stata formulata da un ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, il quale aveva approvato delle convezioni (articolo 30 del Tuel) per la gestione in forma associata di alcune funzioni con un ente di più grandi dimensioni e dotato nella propria struttura organizzativa di personale con qualifica dirigenziale. Con le convenzioni veniva disciplinato l’utilizzo del personale dirigenziale dell’altro ente (Comune capofila) e individuata in capo a quel personale la responsabilità del servizio convenzionato. La Sezione Autonomie con deliberazione n. 18/2018 aveva già espresso il principio di diritto secondo il quale «i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali». L’ente ha quindi chiesto alla magistratura contabile veneta se, alla luce di quel principio possa considerarsi come ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale il Comune che si avvale, attraverso convenzioni, di personale dirigenziale di altri enti e, pertanto, se sia o meno dovuta al proprio segretario comunale l’erogazione, nella misura prevista dalla legge, dei diritti di rogito.

La risposta
Per i giudici contabili veneti la soluzione è contenuta nelle argomentazioni fornite dalla sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 18/2018 la quale ricordiamo a seguito del contrasto interpretativo creatosi con i giudici del lavoro ha rivisto la propria precedente posizione espressa con la deliberazione n. 21/2015. Nella richiamata deliberazione n. 18/2018, infatti, il passaggio chiave che consente di addivenire alla soluzione del problema è il seguente: «la ratio della disposizione non è da individuarsi nella carenza in sé nell’ente di personale con qualifica dirigenziale, circostanza che da sola non consente di costruire concettualmente la logica dell’attribuzione, ma nel fatto che tale carenza influisce sulla consistenza del trattamento economico, tenuto conto della disciplina delle sue specifiche componenti che risentono, nella loro quantificazione, della correlazione alle dimensioni dell’ente dove il segretario presta servizio». Poiché, a seguito delle convenzioni con altro ente, la situazione giuridica dell’ente in questione non muta in quanto l’esercizio associato di alcune funzioni non concretizza nessuna delle ipotesi di trasformazione dell’ente (come ad esempio avviene nel caso di fusione e/o incorporazione), permane per l’ente in questione la sua qualificazione di ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, con tutte le conseguenze di legge in relazione al perimetro di applicazione della normativa disciplinante l’erogazione al segretario comunale dei diritti di rogito.


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