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Settembre parte da 60 controlli sui conti
Le novità di rilievo che la Corte dei conti ha rivolto ai revisori degli Enti locali

di PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Via libera, con 60 controlli specifici, al questionario sul bilancio di previsione 2019-21, e debutto del nuovo questionario sul bilancio consolidato per l’esercizio 2018. Sono le novità di rilievo che la Corte dei conti ha rivolto ai revisori degli enti locali. Il questionariosul bilancio di previsione 2019 e le relative linee guida emanate dalla Sezione Autonomie (deliberazione 19/2019), pur essendo rivolte ai revisori, forniscono informazioni utili anche ai responsabili finanziari che a settembre inizieranno la redazione del nuovo bilancio 2020-22. Il quadro di riferimento Le domande (articolate in 51 elementi), dopo la parte preliminare, si soffermano sugli equilibri finanziari nel bilancio di previsione 2019-21: indebitamento, previsione di cassa e patrimonio. Completano il questionario nove quadri contabili e, per gli enti colpiti dai recenti sisma, un’appendice dedicata
all’analisi della gestione post terremoto. Le domande si soffermano su aspetti di carattere contabile, con particolari approfondimenti sull’alimentazione e sulla corretta rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti di dubbia esigibilità, di altri accantonamenti e fondi a titolo prudenziale, senza tralasciare l’avanzo di amministrazione ed il suo utilizzo. Nelle risposte ai quesiti occorrerà fare riferimento al bilancio approvato dal consiglio dell’ente, salvo dove è espressamente richiesto il dato da variazione di bilancio o da assestamento. Per esempio, viene domandato se nella determinazione degli equilibri sono stati considerati gli effetti derivanti dall’eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex Dl 119/2018, dalle ingiunzioni fiscali ex articolo 15 del Dl 34/2019, dalla proroga delle definizioni agevolate ex articolo 16-bis del Dl 34/2019 e dall’annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex articolo 4, comma 1 del Dl 119/2018 (tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall’articolo 16-quater del Dl 34/2019). Il ruolo dei revisori Le linee guida ribadiscono poi il ruolo centrale degli organi di revisione degli enti locali nel presidio sull’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali.

A seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, l’organo di revisione è infatti chiamato a verificare l’attuazione, da parte dell’ente, delle nuove misure sui pagamenti, come quelle relative alla corretta quantificazione del debito commerciale scaduto al 31 dicembre 2018, oggetto di pubblicazione in base all’articolo 33 del Dlgs 33/2013. I giudici contabili sottolineano come le numerose funzioni in tema di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’ente locale, affidate all’organo di revisione dall’articolo 239 del Tuel, rendono giustificata una verifica complessiva dell’adeguatezza della gestione di cassa finalizzata a rendere effettiva l’osservanza degli adempimenti in materia di pagamenti. In questo contesto emerge l’esigenza di un’attenta vigilanza circa la completa implementazione e l’aggiornamento, da parte degli uffici di ragioneria, della “Piattaforma certificazione crediti”, a seguito della rinnovata centralità assunta da questo sistema rispetto al calcolo dei ritardi di pagamento e al ricorso alle nuove anticipazioni di liquidità. Il consolidato Il nuovo questionario sul bilancio consolidato approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 18/2019) mira ad assicurare l’uniformità dei comportamenti dei revisori contabili degli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

Le linee guida, unitamente alle note metodologiche che le corredano, puntano altresì a fornire agli enti interessati uno strumento di supporto nella gestione delle operazioni propedeutiche per un corretto consolidamento. Fra le raccomandazioni della Corte anche l’indicazione dell’obbligo per gli enti, a fronte della facoltatività del bilancio consolidato e della contabilità economica (fino al rendiconto dell’esercizio 2019), di formalizzare la scelta con apposita deliberazione. L’analisi dei giudici contabili si sofferma su: individuazione del gruppo amministrazione pubblica (Gap) e dell’area di consolidamento, comunicazioni e direttive di indirizzo per l’elaborazione del consolidato, rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo, verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo, verifiche sul patrimonio netto, sui metodi di consolidamento e sui contenuti minimi della nota integrativa. Infine, i revisori devono trasmettere alla competente sezione regionale di controllo in aggiunta ai questionari richiamati, quello sul rendiconto della gestione 2018, approvato con deliberazione della Sezione delle Autonomie (n. 12/2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2018.


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