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Per la programmazione degli Enti locali appuntamento effettivo all'autunno
La presentazione del Dup da parte della giunta comunale al consiglio prevista entro la fine di luglio ha costituito formalmente l'avvio della nuova programmazione 2020-2022 che si concluderà con l'approvazione del bilancio di previsione entro dicembre

di DANIELA GHIANDONI ed ELENA MASINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La presentazione del Dup da parte della giunta comunale al consiglio prevista entro la fine di luglio ha costituito formalmente l’avvio della nuova programmazione 2020-2022 che si concluderà con l’approvazione del bilancio di previsione entro dicembre. Il termine è ordinatorio e il mancato rispetto non comporta sanzioni per gli enti. Sono molti gli enti che si interrogano sulla reale portata programmatoria della scadenza di fine luglio per la presentazione del nuovo Dup. Ciò alla luce del fatto che, secondo le modifiche apportate al principio contabile 4/1 dal Dm del 29 agosto 2018 (relative al Dup ordinario ma applicabili anche a quello semplificato), tutti gli atti di programmazione settoriale per i quali la normativa prevede un termine di adozione/approvazione successivo a quello previsto per il Dup andranno adottati/approvati nel più ampio
termine previsto dalla normativa di riferimento e successivamente inseriti nel Dup.

Atti rinviabili
Rientrano in questa casistica e quindi possono essere approvati successivamente (addirittura dopo il bilancio) il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale delle forniture di beni e servizi Per questi atti, l’articolo 5, comma 6 e l’articolo 7, comma 6, del Dm 14/2018 prevedono l’approvazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del bilancio (quindi entro marzo 2020, ipotizzando l’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre), in considerazione del fatto che occorre prima conoscere le risorse a disposizione per poter redigere i programmi delle acquisizioni di beni e servizi e di realizzazione delle opere pubbliche.

L’incognita del personale
Discorso a parte merita la programmazione triennale del fabbisogno di personale, per la quale manca un termine di legge per la sua approvazione. Né l’articolo 6 del Dlgs 165/2001 né l’articolo 89 del Dlgs 267/2000 indicano delle tempistiche puntuali. L’unico termine che si rinviene è contenuto nelle linee guida della Funzione pubblica per la predisposizione dei nuovi fabbisogni, (approvate con Dm del 8 maggio 2018) le quali, al punto 2, indicano la data del 15 novembre quale scadenza consigliata per l’approvazione del fabbisogno, così da poter avviare le procedure di reclutamento programmate. Chiaramente si tratta di un termine ordinatorio che difficilmente ha la forza di superare l’obbligo di inserire nel Dup di luglio il fabbisogno di personale. Mai come quest’anno, tuttavia, i giochi sono del tutto aperti perché l’attesa emanazione delle nuove soglie destinate a ridefinire le capacità assunzionali degli enti territoriali in attuazione dell’articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019 rende di fatto poco significativa una programmazione basata sulle vecchie regole del turn over.

Gli altri documenti
Gli enti hanno tutte le giustificazioni del caso per “rinviare” alla nota di aggiornamento al Dup l’approvazione del nuovo fabbisogno di personale, ferma restando la soluzione di inserire nell’attuale Dup le assunzioni programmate nel 2020 e 2021 della programmazione in corso, in attesa di regole certe. Nel Dup da presentare a luglio restavano quindi da inserire i seguenti atti di programmazione: – piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare redatto ai sensi dell’articolo 58 del Dl 112/2008; – programma degli incarichi; – piano triennale di razionalizzazione della spesa redatto in base aell’articolo 2, comma 594 e 599 della legge 244/2007. Anche su questo piano ci si interroga sull’effettiva vigenza dell’obbligo (il piano è espressamente citato dal principio contabile allegato 4/1), perché la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 20/2019relativa ai controlli sulla spending review degli enti locali, non ha preso in considerazione questo piano, facendolo così cadere come misura di razionalizzazione. Non va dimenticato lo «stato di attuazione dei programmi» che va inserito nella presentazione del nuovo Dup.


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