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Due anni di FOIA, bilancio della nuova trasparenza tra lacune normative e resistenze burocratiche
Obiettivi di trasparenza, limiti ai regolamenti interni e rimborso dei costi delle amministrazioni, partecipazione e soluzioni tecnologiche

di PAOLO CANAPARO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Obiettivi di trasparenza, limiti ai regolamenti interni e rimborso dei costi delle amministrazioni, partecipazione e soluzioni tecnologiche sono i temi della circolare n. 1/2019 con la quale il ministro per la Pubblica amministrazione cerca di dare risposte alle numerose questioni emerse dai primi due anni di vita del Foia introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs n. 97/2016. La circolare permette al Governo di rilanciare l’idea britannica di trasparenza, dopo un periodo di attuazione altalenante, tenendo conto che i monitoraggi periodici sui risultati delle richieste di dati e documenti da parte di cittadini, associazioni e giornalisti mostrano che spesso le amministrazioni continuano ad alzare ostacoli procedurali o burocratici.

La promozione del diritto di accesso generalizzato
Il diritto di accesso civico, infatti, rende possibile assicurare la conoscibilità di informazioni e atti pubblici, ma resta uno strumento ancora poco conosciuto (e usato), anche perché esiste solo dal 23 dicembre 2016. In tal senso, la circolare è il primo risultato del percorso di riflessione, promosso dallla Funzione pubblica e portato avanti con l’Anac e il Garante della privacy, per individuare soluzioni tecniche e interpretative adeguate alle sue potenzialità. L’Anac, peraltro, aveva già detto la sua, in concertazione con il Garante, adottando la delibera n. 1309/2016 (Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico), che aveva preceduto la Funzione pubblica poi uscita con la circolare n. 2/2017 «Foia» per promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina, intervenendo sui profili organizzativi e procedimentali interni e revisionando anche le linee guida articolo 5, comma 2, del decreto Trasparenza per chiarire ulteriormente eccezioni e limiti al cosiddetto «accesso civico generalizzato». Obiettivi della Funzione pubblica ora sono promuovere l’efficace applicazione della disciplina dell’accesso civico e al contempo favorire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche per presentare e gestire le istanze di accesso, cioé semplificare sia per i cittadini, sia per l’amministrazione.

La garanzia di effettiva trasparenza della PA 
Alla luce della circolare 1/2019 del ministro per la Pubblica amministrazione sembra potersi affermare che solo una più ampia comprensione e applicazione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato porterà maggiore trasparenza. Il diritto di accesso generalizzato, che non è preordinato alla tutela di una posizione giuridica soggettiva del cittadino, ma risponde a un principio generale di trasparenza, diviene in questo modo uno strumento di controllo sull’operato dell’amministrazione, in vista di una promozione del buon governo e della partecipazione della società civile alla gestione della cosa pubblica. In tale ottica si apprezza la recente pronuncia del Tar della Campania quando afferma che «anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione (sentenza Tar Campania, Sezione VI, 9 maggio 2019 n. 2846), se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate» e questo perché «il controllo diffuso di cui parla la legge non è da riferirsi alla singola domanda di accesso ma è il risultato complessivo cui “aspira” la riforma sulla trasparenza la quale, ampliando la possibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici».

Il richiamo
La circolare richiama gli operatori sull’importanza del diritto di accesso civico, che anche per il Consiglio di Stato (sentenza del 6 marzo 2019 n. 1546) risponde pienamente ai principi dell’ordinamento nazionale di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, ponendosi in diretta attuazione delle previsioni costituzionali risultanti dalla riforma del Titolo V del 2001.


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