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Le novità per il fondo delle risorse integrative
Le principali innovazioni del 2019 sul fondo del personale sono due e derivano dal CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e dall'art. 33 del Decreto Crescita

di ARTURO BIANCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le principali novità del 2019 sul fondo del personale sono due e derivano dal contratto del 21 maggio 2018 e dall’articolo 33 del Dl 34/2019. Le prime sono molto chiare nella concreta applicazione e determinano un incremento delle risorse per la contrattazione decentrata; le seconde vogliono mantenere inalterata rispetto al 2018 l’incidenza media dei dipendenti sul fondo, ma la loro applicazione già dal 2019 non è ancora assodata e non ne sono neppure chiare le modalità. Il fondo va costituito con una determina, preceduta da una deliberazione per l’inserimento nella parte variabile di risorse che dipendono dalla volontà dell’ente. Sul fondo si deve acquisire il parere dei revisori dei conti, non essendo sufficiente che sia reso solamente sulla bozza di contratto decentrato.
L’articolo 67 del contratto del triennio 2016/2018, riprendendo il metodo già utilizzato dal contratto del 22 gennaio 2004, ha previsto l’unificazione di tutte le componenti della parte stabile del 2017: una voce che possiamo chiamare unico importo consolidato del fondo di parte stabile e che ne costituisce la componente principale. A questo importo, negli enti con i dirigenti, si devono sottrarre le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa.
A questo va aggiunto, in deroga al tetto del fondo, il differenziale determinato dagli aumenti disposti dal contratto sulle singole posizioni di progressione economica in essere. Può aumentare rispetto al 2018 nelle amministrazioni in cui nello scorso anno queste risorse non sono state inserite su base annua, ma solamente per l’arco temporale in cui gli aumenti differenziati sono maturati. Deve inoltre essere aggiunto, sempre dallo scorso 1° gennaio e sempre in deroga al tetto, l’aumento di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015.
L’ARAN ha chiarito che queste risorse vanno aggiunte sia per i dipendenti a tempo indeterminato sia determinato, con esclusione dei contratti di somministrazione e che deve essere previsto in misura piena anche per i dipendenti in part time.

Alte professionalità
Sempre sulla base dell’ultimo contratto, nella parte stabile del fondo vanno inserite le risorse destinate dal contratto 22 gennaio 2004 al finanziamento delle cosiddette alte professionalità, cioè lo 0,2% del monte salari 2001. È stato chiarito che, negli enti in cui esse erano state istituite e comprese nel fondo, le risorse vanno destinate alle posizioni organizzative, visto che le alte professionalità ne sono diventate una tipologia. Negli enti in cui queste risorse erano state inserite nel fondo, ma non erano state spese per mancata istituzione, rimangono acquisite alla parte stabile del fondo senza superamento del tetto del fondo stesso, visto che erano comunque previste, anche se non concretamente utilizzate. Negli enti, che sembrano essere maggioritari, in cui queste risorse non erano state erroneamente inserite nel fondo, si determinerebbe il superamento del tetto, il che può essere evitato – almeno in parte – provvedendo a rivedere i fondi degli anni precedenti, quindi con un provvedimento e il parere dei revisori dei conti. La RgS ha chiarito che non si deve chiedere la revisione dei conti annuali degli anni precedenti.

Risparmi da Ria, assegni e cessazioni
Si devono inserire nella parte stabile del fondo, ma non in deroga al tetto, i risparmi, su base annua, che si determinano a partire dal 2019 per la Retribuzione Individuale di Anzianità e gli assegni ad personam dei dipendenti cessati nel 2018.
Nella parte variabile del fondo 2019, a parte le risorse previste da norme di legge e quelle derivanti da sponsorizzazioni, occorre inserire i risparmi che si sono determinati lo scorso anno per le cessazioni intervenute in corso d’esercizio. Gli enti possono inoltre inserire risorse fino allo 1,2% del monte salari 1997, senza più specifiche motivazioni e senza alcuna attestazione da parte del nucleo di valutazione, nonché le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi, anche di mantenimento, e le altre voci previste dal contratto, quali una quota del rimborso per le notificazioni per conto dell’amministrazione finanziaria. Tutte queste voci sono comprese nel tetto del fondo.


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