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Doppia strada per l'addio al turn over
Le capacità assunzionali delle Regioni e degli Enti locali: sintesi alla luce delle novità normative di quest'anno

di ARTURO BIANCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le capacità assunzionali delle Regioni e degli Enti locali sono quelle fissate da ultimo dal Dl 4/2019 e non sono destinate a essere modificate dal decreto con cui la Funzione pubblica darà attuazione all’articolo 33 del Dl 34/2019, salvo che in aumento per le Regioni e i Comuni virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Per cui non vi è nessun obbligo per queste amministrazioni di attendere l’entrata in vigore di quel provvedimento per dare corso alla programmazione del fabbisogno del personale né per effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Quando il provvedimento sarà stato emanato e a partire dalla data della sua entrata in vigore, Regioni e Comuni virtuosi potranno effettuare assunzioni di personale anche superando il turn over, purchè entro il tetto massimo individuato. Regioni e Comuni non virtuosi dovranno adottare un programma per rientrare entro il 2025 nei parametri di virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, quindi senza alcun effetto immediato sulle assunzioni programmate.

Capacità e calcoli
Attualmente le capacità assunzionali degli enti locali e delle Regioni sono distinte a secondo che gli enti fossero o meno assoggettati ai vincoli del patto di stabilità. Per quelli che ne erano esclusi, cioè i Comuni fino a mille abitanti, le unioni di Comuni e le comunità montane ancora in vita, le regole sono le stesse dal 2007: tali amministrazioni possono sostituire tutti i cessati o utilizzare il tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni e possono utilizzare tutte le capacità assunzionali, ovviamente a condizione che non siano già state utilizzate, che sono maturate dal 2007 in poi. Le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità (cioè i Comuni sopra i mille abitanti, le Regioni e le Province) possono effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente. A queste somme gli enti possono aggiungere il 100% dei risparmi delle cessazioni dello stesso anno (garantendo che le assunzioni così finanziate siano completate -e non che le relative procedura siano indette – solamente dopo la effettiva cessazione). Le Province possono effettuare assunzioni nel tetto del 25% dei risparmi delle cessazioni se hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei primi tre titoli superiore al 20% e nel tetto del 100% se questo rapporto è più basso; le assunzioni devono essere in primo luogo dirette alla copertura di posti di elevata specializzazione, con profili tecnico o di esperto di appalti, e nel settore della viabilità o dell’edilizia scolastica. Inoltre, tutte le amministrazioni che erano assoggettate al patto di stabilità possono dare corso all’utilizzazione, entro i tetti dalla normativa in vigore nell’anno, delle quote delle capacità assunzionali degli ultimi 5 anni, ovviamente ove le stesse non sono già state utilizzate per finanziare nuove assunzioni. Di conseguenza si possono utilizzare le capacità assunzionali 2018 (quota delle cessazioni 2017), 2017 (quota delle cessazioni 2016), 2016 (quota delle cessazioni 2015), 2015 (quota delle cessazioni 2014) e 2014 (quota delle cessazioni 2013), tenendo presente che per il 2018 ed il 2017 le amministrazioni comunali hanno la possibilità di dare corso alla utilizzazione di specifiche capacità assunzionali per i vigili e che le regioni hanno a disposizione specifiche capacità assunzionali per il personale necessario alla attivazione del numero unico europeo delle emergenze. A queste capacità assunzionali si possono aggiungere, per dare corso alla stabilizzazione dei precari in base all’articolo 20 del Dlgs 75/2017, i tagli della spesa per le assunzioni flessibili.

Dirigenti, vigili e mobilità
Sulla base delle previsioni del Dl 113/2018, Il Dl sicurezza, i Comuni che in tutti e tre gli anni del triennio 2016/2018 hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio, possono effettuare assunzioni di vigili nel tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2016. Queste amministrazioni, se decidono di utilizzare complessivamente le regole per le nuove assunzioni, sono tenute a destinare i risparmi delle cessazioni di vigili avvenute nel 2018 al finanziamento di nuove assunzioni di vigili. Sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 17/2019 le capacità assunzionali di dirigenti e quelle del personale possono essere tra loro cumulate per determinare un unico budget assunzionale. Infine, le assunzioni e le cessazioni in mobilità sono neutre ai fini delle capacità assunzionali se sono interessati enti che hanno vincoli alle assunzioni. La trasformazione dei dipendenti a part time a tempo pieno, salvo che riguardi personale assunto a tempo pieno e trasformato in part time a richiesta, vanno finanziate attraverso la spesa per le assunzioni.


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