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Piccoli Comuni, società, ordini professionali: tutte le regole sugli stipendi online dei dirigenti
'ANAC ha tracciato le regole sulla pubblicazione di redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici dopo la battaglia costituzionale: una sintesi

di MANUELA SODINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con la delibera 586/2019 l’ANAC ha fissato le regole sulla pubblicazione di redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici dopo la battaglia costituzionale.
Rispetto all’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) concernente la pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e missione, ANAC spiega che l’obbligo riguarda tutti i dirigenti che prestano servizio presso le PA elencate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, comprese le autorità portuali, le autorità indipendenti e , gli ordini professionali, sia nazionali sia territoriali. Quindi, la lettera c)si applica ai titolari di incarichi dirigenziali statali e non a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione.

Sui dati reddituali e patrimoniali (articolo 14, comma 1, lettera f), ANAC ritiene che il parametro individuato dalla Corte, per graduare gli incarichi dirigenziali, vale a dire l’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, non possa di per sè escludere che la normativa si applichi anche alle amministrazioni non statali. Infatti, con riferimento alla lettera c) che impone la pubblicazione di stipendi a carico della PA e rimborsi spese, la Corte si è pronunciata a favore dell’applicazione nei confronti di tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dal tipo amministrazione di appartenenza. Secondo Anac sarebbe quindi singolare che in una parte della sentenza il riferimento sia nei confronti di tutti i dirigenti e in un’altra parte sia limitato a quelli che prestano servizio nelle amministrazioni statali.
Per l’Autorità, i dirigenti obbligati a pubblicare redditi e patrimoni (articolo 14, comma 1, lettera f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, in tutte le PA.
Per attuare correttamente le indicazioni della Corte, Anac invita le amministrazioni non statali a indicare chiaramente in un atto organizzativo (ad esempio nel regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi o integrando l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’articolo 19, commi 3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata. È necessario che questo atto sia pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Atti generali» e collegato con un link alla sottosezione relativa ai dirigenti. In questo modo Anac potrà svolgere la propria attività di vigilanza.

Nell’ultima parte della delibera, l’Autorità si sofferma a fornire alcune indicazioni specifiche. Per i dirigenti dei Comuni con più di 15mila abitanti si conferma l’esclusione dalla lettera f). Fuori da questi enti, la norma si applica ai titolari di posizione organizzativa, se svolgono compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa ritenuti di livello elevato e assumono la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non.
Nella sanità sono obbligati alla pubblicazione di redditi e patrimoni il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, e i vertici di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (dirigenti apicali).
In enti pubblici economici ed enti e società in controllo pubblico, l’obbligo pieno riguarda i direttori generali, mentre i dirigenti ordinari devono pubblicare solo stipendi e rimborsi spese.

La delibera conclude precisando che se le amministrazioni, hanno sospeso le pubblicazioni in via cautelativa da quando la questione di costituzionalità è stata sottoposta all’attenzione della Corte, è necessario ripubblicare subito i dati indicati dalla delibera, anche per il periodo pregresso. Trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera, Anac avvierà le verifiche.


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