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Codici di comportamento e mappatura delle attività al centro del nuovo piano anticorruzione
Il documento posto in consultazione dall'ANAC

di CRISTIANA BONADUCE e MANUELA SODINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’ANAC ha posto in consultazione il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021. L’Autorità ha deciso di focalizzarsi sulle indicazioni che riguardano la parte generale, rivedendo in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino a oggi – parti generali e aggiornamenti che saranno assorbite e superate dal Pna 2019-2021. Restano, invece, in vigore le parti speciali dedicate a specifici approfondimenti per tipologia di amministrazioni o per materia. Evoluzione dello strumento Il primo Piano nazionale anticorruzione è del 2013; dal 2013 al 2018 sono stati adottati un Pna e tre aggiornamenti. L’Anac ha adottato nel 2015 un aggiornamento del Pna 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione. Con il Pna 2016, l’Anac per la prima volta ha elaborato un proprio piano, sviluppando la metodologia di affiancare a una parte generale, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare possibili rischi corruttivi e di contrasto al fenomeno. Questo approccio è stato codificato dal legislatore che lo ha tradotto in una norma introdotta dal decreto 97/2016. Infatti, l’articolo 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 stabilisce che «Il Piano nazionale anticorruzione [..] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi ». Anche per gli aggiornamenti dei Pna 2017 e Pna 2018, l’Anac ha utilizzato il medesimo approccio affiancando alla parte generale quella speciale in cui affrontare questioni proprie di alcune amministrazioni.

L’aggiornamento
Finalità del piano triennale anticorruzione-trasparenza è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A questo riguardo spetta alle amministrazioni valutare il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto esterno e interno e, quindi, la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e trattamento del rischio (identificazione delle misure di prevenzione). L’Anac ha scelto di aggiornare nel Pna 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo facendole confluire nel documento metodologico allegato 1) al Piano, precisando che l’allegato rappresenta oggi l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del piano triennale prevenzione- corruzione e trasparenza (Ptpct), sostituendo le indicazioni metodologiche fornite nel Pna 2013 e nell’aggiornamento Pna 2015. La mappatura delle attività L’analisi del contesto interno, che rappresenta il cuore dei piani, riguarda l’organizzazione e la gestione per processi, l’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga esaminata, la mappatura deve riguardare tutta l’attività e non solo quei processi che sono ritenuti a rischio. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali, la mancata collaborazione può essere considerata dal Responsabile prevenzione corruzione trasparenza in fase di valutazione del rischio. Proprio al fine di condurre analisi qualitative dei piani triennali prevenzione-corruzione trasparenza, l’Anac ha sviluppato sul proprio sito dal 1° luglio 2019 una piattaforma che, nella prima fase di operatività si riferisce unicamente alle amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico. Il piano delle performance Nel Pna 2019-2021, Anac si sofferma in particolare sul legame tra piano triennale prevenzione corruzione trasparenza e piano performance, in quanto alle misure programmate nel piano triennale prevenzione corruzione trasparenza devono corrispondere specifici obiettivi nel piano della performance. Nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel piano triennale prevenzione corruzione trasparenza, dell’effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza. Dall’espletamento dell’incarico di prevenzione-corruzione e trasparenza non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, di eventuali retribuzioni di risultato legate al conseguimento di obiettivi di performance predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

I codici di comportamento
Sul tema delle misure, Anac si sofferma in particolare sui codici di comportamento ricordando che non vanno confusi con i codici etici, deontologici, o comunque denominati. Questi ultimi hanno una dimensione «valoriale» e non disciplinare, rilevando solo su un piano meramente morale/etico. I codici di comportamento, invece, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione del funzionario. Controllo pubblico congiunto Sul fronte dei soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni della legge n. 190 e del decreto Trasparenza, l’Anac ribadisce nel Pna 2019-2021 che ritiene di aderire all’orientamento secondo cui il controllo pubblico congiunto si presume ove la partecipazione congiunta delle pubbliche amministrazioni al capitale sociale risulti in misura superiore al 50%, anche in assenza di un coordinamento formalizzato, in quanto la ratio di queste norme è il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e l’esigenza del buon andamento di attività che riguardano l’esercizio di funzioni che perseguono interessi pubblici. Pertanto, l’Anac nell’esercizio dell’attività di vigilanza, se riscontra in una società la partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più amministrazioni, riterrà tale elemento sufficiente a considerare la società come «società in controllo pubblico». L’onere di dimostrare l’insussistenza del controllo pubblico congiunto sarà posto in capo alla società. Sul tema del controllo pubblico congiunto ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l’Autorità anticipa nel Pna 2019-2021 che sta predisponendo una delibera.


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