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Sindacati, soglia di rappresentatività del 5% per partecipare alle trattative sull'integrativo
Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro deriva dalla partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi

di ANDREA ALBERTO MORAMARCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti integrativi regionali, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultano essere munite della rappresentatività nella soglia minima del 5%. Difatti, il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro deriva dalla partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le singole strutture o unità produttive, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico (articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori) e pubblicistico (articolo 42 del Testo unico del pubblico impiego). A ribadire queste regole è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 20036, depositata ieri, con la quale i giudici di legittimità hanno risolto l’intricata vicenda relativa al ruolo sindacale dello Snaf (Sindacato nazionale autonomo forestali) all’interno dell’ente foreste della Regione Sardegna.

La questione
La controversia riguarda il godimento delle prerogative sindacali da parte dello Snaf – in specie diritti di assemblea e fruizione di permessi sindacali – negate dall’Ente Foreste della Sardegna, la cui disciplina prevede per la regolazione dei rapporti di lavoro un contratto di diritto privato e un integrativo regionmale di diritto pubblico. Secondo l’ente il sindacato «non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati». Per i giudici di merito, invece, l’organizzazione sindacale rispondeva al criterio della rappresentanza non inferiore al 5%, fissato a livello generale dalla legge regionale n. 31/1998, sicché aveva diritto alla «fruizione endoaziendale delle prerogative sindacali».

La partecipazione alle trattative
La Cassazione ha confermato in sostanza il verdetto e ha colto l’occasione per fare chiarezza su un tema molto difficile, reso ancor più complesso dalla normativa di settore della Regione sarda. I giudici di legittimità, innanzitutto, ricordano che la questione del godimento delle prerogative sindacali discende, in generale, «dalla partecipazione alle trattative attinenti alla stipula dei contratti collettivi da applicare in azienda o presso l’ente o struttura amministrativa di riferimento». Se questo presupposto in ambito privato è questione di mero fatto, che deriva cioè dalla capacità della singola organizzazione di farsi interlocutore del datore di lavoro, nel settore pubblico «la partecipazione sindacale alla contrattazione collettiva dipende da un sistema di misurazione», stabilito dalla legge nel 5% quale soglia minima, mentre a livello integrativo tale partecipazione è rimessa a criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Il caso dell’Ente foreste sardo
Il caso in questione è complicato dal fatto che la disciplina specifica dettata per l’Ente Foreste richiama un contratto di diritto privato e un integrativo di diritto pubblico. Occorre chiedersi, secondo i giudici di legittimità, se è possibile ritenere legittimato a livello di contrattazione integrativa pubblicistica un sindacato che non sia parte della contrattazione nazionale privata. In via generale, l’organizzazione sindacale estranea a quest’ultima contrattazione non potrebbe godere delle prerogative sindacali, ma per la Cassazione è opportuno fornire alla normativa sarda una interpretazione di più ampio respiro, «onde evitare disarmonie con l’effettività del pluralismo sindacale di cui è espressione l’art. 39 Cost. e che si verificherebbe ove ne risultasse compresso a priori l’esercizio delle prerogative per organizzazioni pur munite di rappresentatività nell’ente di riferimento».
In particolare, per la Corte il sistema delineato dalla legge specifica dell’Ente foreste si presenta «come spurio rispetto alla disciplina generale», in quanto l’ente stesso è identificabile con il comparto, che nella fattispecie ha una rappresentatività non inferiore al 5%. Di conseguenza, non vi è ragione per non applicare quanto previsto in merito dalla legge regionale 31/1998, che ammette alle trattative, e quindi al godimento dei diritti sindacali, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una tale rappresentatività. In sostanza, chiosa il Collegio, è «solo da tale valutazione numerica che possono derivare i diritti alla partecipazione alle trattative per la contrattazione, come anche le prerogative sindacali».


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