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La licenza per l'occupazione di suolo pubblico non basta al mezzo stagionale dello street food
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Penale n. 22598/2019

di DOMENICA CAROLA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico non è idonea a legittimare la permanenza stagionale di un veicolo attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande con allestimento di opere funzionali all’attività. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22598/2019 della terza sezione penale, ha condannato il proprietario di un’attività commerciale itinerante con autorizzazione di posteggio perché per lo svolgimento dell’attività a carattere stagionale è necessario il permesso a costruire (articolo 3, comma 2, lettera c5) del Dpr 380/2001). Il titolare dell’attività era espressamente autorizzato dal Comune di Gallipoli alla temporanea occupazione di un’area demaniale, ubicata sul lungomare di Gallipoli, per complessivi mq. 9,85,per poter posizionare un attrezzato. Tuttavia, la superficie complessiva occupata era superiore a quella indicata nell’autorizzazione demaniale a causa della presenza di altre opere. Il luogo interessato dalla struttura risultava soggetto a vincolo paesaggistico e a tutela, essendo l’intera area demaniale, e l’autorizzazione a operare sul posteggio era scaduta.

La tipologia di quanto riscontrato e gli interventi elencati rientrano nel concetto di nuova costruzione e, come tali, soggetti al rilascio del permesso a costruire. Nella fase dell’accertamento era stato posto in rilievo la permanenza nel tempo della struttura, anche a mezzo rilievi fotografici, evidenziavano inequivocabilmente che il complesso delle attrezzature era funzionale a un utilizzo stabile e duraturo nel tempo, con conseguente abusività degli interventi realizzati in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica. Per effetto della realizzazione delle opere, di fatto, si è determinata l’occupazione di un’area maggiore di quella assentita con l’autorizzazione demaniale marittima sicchè risultava integrata anche la sussistenza dell’ipotesi di reato di cui agli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione. Inoltre cosi come stabilità dalla giurisprudenza di merito è comunque richiesto il permesso di costruire per l’esecuzione di opere stagionali, che rimangono differenziate da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.

In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo carattere stagionale, ma deve ricollegarsi (articolo 6, comma secondo, lettera b), del Dpr 380/2001, come emendato dall’articolo 5, comma primo, del Dl 25 marzo 2010 n. 40 convertito dalla legge 73/2010) – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e a essere immediatamente rimossa al venir meno di questa funzione. L’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti, destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire.


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