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Obbligo di comunicare al Ministero della Giustizia la PEC del Comune
Il corretto comportamento da tenere per l’Ente locale delineato in una recente sentenza del TAR Sicilia (Catania)

All’interno della sentenza n. 1426 datata 11 giugno 2019 il TAR Sicilia (Catania) rammenta che l’art. 14 del d.m. 40/2016 dispone che, nel processo amministrativo, le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio possono essere eseguite dalle altre parti a mezzo PEC e, in tal caso, la notifica è eseguita agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, c. 12, d.l. 179/2012, ma l’art. 16-ter di tale norma, nell’indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per le comunicazioni e notificazioni, non menziona più il registro IPA di cui all’art. 16 comma 8 del d.l. 185/2008, da cui deriva che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad un’amministrazione pubblica, potranno utilizzarsi esclusivamente gli indirizzi PEC inseriti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia al quale, ai sensi del predetto art. 16 co. 12, gli enti avrebbero dovuto darne comunicazione entro il 30 novembre 2014.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non si sia dotata di un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, la notifica non potrà quindi essere alternativamente effettuata presso l’indirizzo estratto dal registro IPA, reso non più valido dal legislatore, ma dovrà essere eseguita esclusivamente mediante le tradizionali modalità cartacee. Nel caso di specie, il Comune inadempiente aveva provveduto alla comunicazione al Ministero nel corso della causa, il che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR CATANIA.


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