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Passo indietro dell'ARAN che conferma accordi integrativi economici e giuridici distinti
Gli Enti locali possono ancora stipulare accordi integrativi sia di natura giuridica che di natura economica: le indicazioni che si ricavano dal parere n. 4344/2019 dell'ARAN

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Gli Enti locali possono ancora stipulare accordi integrativi sia di natura giuridica che di natura economica. È questa l’indicazione principale che si ricava dal parere n. 4344/2019 dell’ARAN e che va ben oltre le previsioni del comma 1 dell’articolo 8 del contratto del 21 maggio 2018 che sembrava aver suggerito un unico contratto aziendale contemporaneamente normativo ed economico. Contratti distinti Se è vero che in passato esistevano due tipi di contratti (sia nazionali che integrativi) è anche vero che con con l’ultima tornata contrattuale si è voluto tracciare un forte segno di cambiamento prevedendo che l’accordo aziendale si debba riferire a tutte e 24 le materie previste dall’articolo 7 e che annualmente si possano contrattare (esclusivamente) i criteri di riparto delle risorse tre le diverse modalità di utilizzo.

Una lettura formale, quindi, avrebbe fatto pensare a una solida contrattazione dove «in un colpo solo» si prendevano in esame tutti gli istituti per garantire saldezza almeno per un triennio anche alle relazioni sindacali. Proprio i sindacati, però, hanno spesso chiesto alle amministrazioni di muoversi come negli anni scorsi, stipulando in due fasi prima contratti giuridici e di anno in anno contratti economici. Un ente, bloccato in questa impasse, si è quindi rivolto all’ARAN che ha risposto, con un po’ di sorpresa, che non sembrano esserci impedimenti formali e giuridici a due contratti separati. L’Anci, diversamente, nella proposta fatta di un contratto integrativo, aveva previsto una piattaforma unica e completa, valida per il triennio, con addirittura citata la costituzione e l’utilizzo (stimato) del fondo.

L’Aran, con il parere in esame, riporta le cose come al passato dimenticando che facendo in questo mondo, una contrattazione annuale degli aspetti economici porterà frequenti e rilevanti ritardi nella stipula degli accordi con gravi conseguenze anche per gli aspetti contabili. Altre questioni L’Agenzia, prende in esame altre casistiche. Innanzitutto viene confermato che non è assolutamente vero che le risorse di costituzione del fondo di natura variabile debbano essere spese esclusivamente per la performance individuale o organizzativa. La formulazione degli articoli 67 e 68 del contratto del 21 maggio 2018, lasciano aperte diverse possibilità di utilizzo con l’unico vincolo che con le somme variabili non si possono finanziare istituti del trattamento accessorio che richiedono risorse stabili come ad esempio le progressioni orizzontali e l’indennità di comparto. Il parere spende, infine, due parole anche sull’ultrattività dei contratti integrativi. Il Comune istante chiedeva se è legittimo remunerare l’indennità di turno anche in assenza della contrattazione integrativa annuale. Sulla questione l’Aran ha ricordato il principio di proroga automatica dei contratti precedenti, ma che questo regime opera esclusivamente per gli istituti previsti e disciplinati direttamente dal contratto nazionale e tra questi rientrano, ad esempio, proprio l’indennità di turno e di reperibilità.


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