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I Comuni "in rosso" possono rateizzare tasse e contributi
I contenuti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 giugno 2019

di FRANCESCO CERISANO (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I Comuni e le Province in riequilibrio finanziario possono chiedere la rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali. Ma solo dei carichi formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie relativi agli anni ricompresi nel piano di riequilibrio. Con un decreto del 12 giugno, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 2 luglio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dettato le istruzioni su tutti gli adempimenti che gli enti locali devono seguire per avviare la procedura prevista dall’art.243 bis del TUEL.

Partiamo dagli adempimenti preliminari. Gli enti, prima di presentare l’istanza di rateazione, dovranno comunicare all’agente della riscossione i carichi da rateizzare e il numero delle rate mensili in cui si intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla delibera del consiglio con cui l’ente aderisce alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e indica la durata del piano. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’agente della riscossione dovrà verificare che i carichi indicati dall’ente siano ricompresi tra quelli ammissibili alla procedura di rateazione e dovrà predisporre uno schema di piano di ammortamento a rate costanti. La dilazione potrà essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio e in ogni caso non potrà superare le 120 rate mensili. Entro 30 giorni dall’approvazione da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio, gli enti locali dovranno presentare, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all’agente della riscossione. La domanda, conforme allo schema del piano di ammortamento rilasciato dall’agente della riscossione, dovrà essere redatta utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Alla richiesta di dilazione dovranno essere allegate, a pena di improcedibilità, copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte conti e la delegazione di pagamento. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione l’agente della riscossione emetterà il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il pagamento della prima rata scadrà l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione del provvedimento, mentre le rate successive alla prima scadranno l’ultimo giorno di ciascun mese.


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