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Omessa tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione
Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per la Liguria, 20 giugno, n. 66

L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i Comuni e le Province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall’art. 11 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che “la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della Provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della Provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del presidente della Provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’Ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”. Ed è proprio su questo peculiare aspetto che si sofferma la recente deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per la Liguria, datata 20 giugno 2019, n. 66.
Il mancato adempimento degli obblighi descritti, si legge nella pronuncia della Sezione ligure della Corte dei conti, comporta infatti conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che “in caso di 3 mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente”.
Il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione. Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati.  Il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, accertato dalla Corte dei conti, va formalmente comunicato al sindaco ed all’organo di revisione, spettando allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare le eventuali sanzioni, stante l’assenza di apposita previsione volta ad attribuire alla Corte dei conti la predetta competenza (cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 36/VSG/2015 e SRC Liguria, deliberazione n. 8/2015). Lo stesso Ente locale è onerato di comunicare alla Sezione regionale le misure adottate.


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