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Fattura elettronica, ridotte a cinque le cause di rifiuto per la PA
Lo schema di regolamento all'esame della Conferenza Unificata

di MARCO MOBILI e GIOVANNI PARENTE (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Saranno solo cinque i casi in cui le pubbliche amministrazioni potranno scartare ossia rifiutare le fatture elettroniche emesse nei loro confronti attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). A prevederlo è lo schema di regolamento all’esame della Conferenza Unificata, con cui l’amministrazione finanziaria riscrive le regole fissate nel 2013 (Dm 55) anche alla luce dei suggerimenti emersi nel tavolo tecnico di coordinamento sulla fattura elettronica. La riduzione del perimetro degli scarti dell’e-fatture da parte della Pa è una questione che si trascina da tempo. Una questione affrontata da ultimo in Parlamento con un emendamento al decreto fiscale collegato all’ultima manovra (Dl 119/2018). In quella occasione, infatti, il legislatore ha voluto che fossero specificate sia le cause che consentono a ministeri, Asl ma anche Comuni e altri territoriali di rifiutare una fattura elettronica sia le modalità tecniche con cui le strutture centrali e locali dello Stato devono motivare e comunicare lo stop al cedente o prestatore.

Lo schema di regolamento, come anticipato, individua solo 5 casi di scarto. Si parte dal caso della fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la PA destinataria della trasmissione del documento. C’è poi il caso dell’omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup). Ancora l’omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci. Ma anche l’omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) da riportare per i farmaci. Infine sempre l’omessa o errata indicazione del numero e della data della «determinazione dirigenziale» di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali. La comunicazione La causa di rifiuto dovrà essere, in ogni caso, messa in chiaro: andrà indicata nel campo libero all’interno del campo relativo alla descrizione della «notifica esito committente». Mentre la comunicazione del rigetto dovrà essere inviata al fornitore con l’indicazione specifica di una delle cinque ragioni che hanno portato al rifiuto del documento. Anche questa comunicazione transiterà obbligatoriamente attraverso il Sistema di interscambio.

Un altro paletto posto dallo schema di regolamento è che non sarà mai possibile il rifiuto in tutti quei casi in cui gli elementi informativi delle fatture potranno essere corretti attraverso note di variazione. La procedura prevista dall’articolo 26 del Dpr 633/1972 consente, infatti, di correggere fatture già emesse e registrate, qualora l’operazione venga meno (in tutto o in parte) o si riduca l’imponibile ma anche in presenza di errori materiali nella compilazione o nella registrazione. A richiedere l’integrazione saranno le stesse pubbliche amministrazioni.


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