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Il comandante della Polizia locale può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Analisi della deliberazione ANAC datata 20 giugno 2019, n. 333

di AMEDEO SCARSELLA

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, all’art. 1 co. 7 stabilisce in ordine alla nomina del RPCT che “l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”.
Con la delibera n. 333 del 20 giugno 2019 l’ANAC si pronuncia sulla compatibilità delle funzioni di Comandante della Polizia locale e di quelle di Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, giungendo a conclusioni diverse rispetto al precedente orientamento ed ammettendo la teorica compatibilità dei ruoli.

Presupposti per la nomina, funzioni e autonomia del RPCT

L’Autorità ha indicato, nei PNA, nei relativi aggiornamenti e da ultimo, nella delibera n. 840/2018 recante «Richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)», che l’attribuzione delle funzioni di RPCT è preferibile ricada su dirigenti o funzionari che:

La scelta del RPCT spetta all’organo di indirizzo, che deve adeguarsi alle citate direttive, ma si tratta comunque di una scelta espressione dell’autonomia organizzativa di ogni ente.
L’ANAC, inoltre, ha sottolineato (PNA 2016 -§ 5.2) la necessità che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.  Per tale motivo è opportuno che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare tale autonomia e il legislatore ha previsto una speciale disciplina in caso di revoca dell’incarico.

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