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Legittimo il licenziamento per l'affidamento senza gara di servizi extra convenzione Consip
Il licenziamento del dirigente che abbia affidato a una Spa alcuni servizi extra convenzione Consip senza il rispetto della procedura a evidenza pubblica, con conseguente duplicazione del corrispettivo versato

di ANDREA ALBERTO MORAMARCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Risulta legittimo il licenziamento del dirigente che abbia affidato a una Spa alcuni servizi extra convenzione Consip senza il rispetto della procedura a evidenza pubblica, con conseguente duplicazione del corrispettivo versato. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 16842, depositata ieri, che ha ritenuto proporzionata la massima sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta contestata, e altresì considerato non rilevante, ai fini della validità del provvedimento, la violazione del termine di cinque giorni per la trasmissione della notizia del fatto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari da parte del dirigente responsabile.

La vicenda
La decisione della Suprema corte riguarda la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da un’azienda ospedaliera romana a un suo dirigente, reo di aver affidato a una Spa servizi extra convenzione Consip senza rispettare la procedura a evidenza pubblica, determinando così una duplicazione della spesa per l’azienda ospedaliera. Il lavoratore impugnava la sanzione disciplinare sia nel merito, ritenendo eccessivamente grave il provvedimento adottato, sia nella forma, in quanto il responsabile della struttura aveva segnalato la notizia del fatto ben oltre i cinque giorni previsti dall’articolo 55, comma 3, del Dlgs 165/2001. I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, confermavano la bontà del licenziamento ritenendo proporzionata la misura rispetto al fatto, nonché non rilevante la violazione del termine per la segnalazione all’ufficio competente, in quanto trattasi di termine non perentorio.

La decisione
La questione arriva così in Cassazione che conferma la legittimità della massima sanzione disciplinare e sottolinea, in particolare, la correttezza della valutazione, da parte dei giudici di merito, della condotta contestata «di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro». Quanto all’aspetto formale della vicenda, inoltre, i giudici di legittimità precisano che il termine per la trasmissione della notizia di comportamenti punibili da parte del dirigente della struttura all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha natura soltanto sollecitatoria e non anche perentoria. Ciò significa che l’inosservanza dell’articolo 55, comma 3, del Dlgs 165/2001, che impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere la notizia del fatto entro cinque giorni, «non comporta di per sé l’illegittimità della sanzione inflitta». La violazione di tale termine, precisa infine il Collegio, «assume rilievo solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa», circostanza questa non allegata né provata dal dirigente nel corso dei giudizi di merito.


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