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Sbloccacantieri, fino a dicembre 2020 commissioni giudicatrici senza pescare nell'albo ANAC
Le stazioni appaltanti fino al 31 dicembre 2020 possono individuare i componenti delle commissioni giudicatrici senza ricorrere all'albo ANAC, ma devono definire specifiche regole per la nomina dei commissari

di ALBERTO BARBIERO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le stazioni appaltanti fino al 31 dicembre 2020 possono individuare i componenti delle commissioni giudicatrici senza ricorrere all’albo ANAC, ma devono definire specifiche regole per la nomina dei commissari. La legge n. 55/2019 prevede all’articolo 1, comma 1, lettera c) che fino alla fine del prossimo anno è sospesa la disposizione contenuta nell’articolo 77, comma 3, del Dlgs n. 50/2016 in relazione all’obbligo di scegliere (per le procedure con l’offerta economicamente più vantaggiosa) tra gli esperti iscritti all’elenco istituito dall’Autorità nazionale anticorruzione tutti i commissari per le gare soprasoglia e il presidente per quelle sottosoglia.

Regole base da individuare
Le amministrazioni possono quindi individuare i componenti delle commissioni giudicatrici tra propri dipendenti o tra soggetti esterni, ma la norma a valenza temporanea determina l’obbligo di effettuare l’individuazione sulla base di regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. La definizione di questi criteri non è una novità assoluta, in quanto era già prevista dal comma 12, articolo 216, del codice in relazione al periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore del Dlgs n. 50/2016 e l’operatività dell’albo istituito dall’Anac. Molte stazioni appaltanti, tuttavia, non li avevano «regolamentati», tanto che la giurisprudenza è intervenuta giudicando (Tar Veneto, sezione I, sentenza del 6 marzo 2019 n. 297 ) il provvedimento di nomina della commissione illegittimo quando adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza, risultando del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti di gara. Le stazioni appaltanti che non hanno strutturato tale quadro di criteri devono pertanto definire un complesso di regole essenziali, nel quale devono anzitutto essere specificati gli elementi in base ai quali saranno scelti i commissari.

Parametri possibili
Il parametro-chiave è la competenza rispetto all’oggetto dell’appalto, che deve risultare dal background professionale dei potenziali commissari. Un secondo profilo rilevante per le norme regolamentari è la definizione della disciplina per la rotazione dei commissari nominati, per evitare che a breve distanza di tempo lo stesso esperto sia scelto per valutare appalti nel medesimo settore: la tempistica per l’applicazione del principio va determinata da ciascuna amministrazione in relazione alla propria struttura organizzativa e alla maggiore o minore disponibilità di figure professionali da coinvolgere nelle commissioni. Le stazioni appaltanti devono comporre anche i criteri per l’individuazione di esperti esterni, quando questo sia necessario in ragione delle peculiarità o della complessità dell’appalto, oppure quando non vi siano sufficienti esperti interni. In tale prospettiva sono molto importanti i parametri per la valutazione della competenza (per esempio attività professionale svolta nel settore oggetto dell’appalto) e le modalità di selezione, che devono rispettare i principi di pubblicità e di trasparenza, trattandosi di incarichi professionali conferibili in base all’articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001. Le regole per la nomina dei commissari possono definire anche alcuni aspetti particolari, come le modalità di individuazione del presidente, facendo riferimento a dati ordinamentali (come per esempio l’articolo 107 del tuel, che pone tale compito in capo ai dirigenti) e prevedendo anche soluzioni derogatorie (come la nomina effettuata dal mini-collegio tra i suoi componenti), qualora figure interne non possano far parte della commissione a fronte della sussistenza di condizioni di incompatibilità funzionale in base al comma 4, articolo 77, del codice.


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