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Nello scorrimento va utilizzata la graduatoria più vecchia
In presenza di più graduatorie valide riguardanti lo stesso profilo professionale, si configura un inadempimento contrattuale da parte della PA che non utilizza, per lo scorrimento, la graduatoria più risalente nel tempo

di MICHELE NICO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

In presenza di più graduatorie valide riguardanti lo stesso profilo professionale, si configura un inadempimento contrattuale da parte della PA che non utilizza, per lo scorrimento, la graduatoria più risalente nel tempo.
Deciderà poi il giudice ordinario sulla pretesa del candidato di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso. Vale, infatti, il principio secondo cui la negazione dello scorrimento della graduatoria in materia di pubblico impiego è sottoposta alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di attività successiva alla conclusione della procedura di selezione, mentre solo quest’ultima resta riservata, in senso stretto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Così la Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 1416/2019, che ha accolto il ricorso di un candidato contro un Comune pugliese, per ottenere ragione in ordine allo scorrimento della graduatoria di un concorso per funzionari tecnici, con la conseguente assunzione nei ruoli dell’ente.

Con una sentenza del 2017, il Tribunale adito ha ritenuto che la controversia dovesse essere sottoposta alla giurisdizione amministrativa, argomentando che la deliberazione di Giunta e la successiva determinazione attuativa in materia fossero atti di macro-organizzazione, in quanto volti a definire le linee-guida fondamentali di organizzazione del Comune.
Per il giudice di primo grado la delibera impugnata riguardava «scelte politico-amministrative e, pertanto, discrezionali dell’ente, non incidendo su diritti soggettivi già acquisiti al patrimonio del lavoratore e (…) facenti parte del rapporto di lavoro instaurato».
Di opposto avviso si è mostrata la Corte d’Appello, sulla base dell’assunto che la parte ricorrente non ha mosso rilievi alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, ma si è limitata a chiedere il riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria relativa a un concorso già espletato, censurando la scelta della PA per aver violato il principio dell’utilizzazione della graduatoria cronologicamente antecedente. L’appellante ha chiesto, pertanto, la declaratoria del diritto a sottoscrivere il contratto di lavoro con l’ente pubblico in ossequio alla corretta attuazione di procedure di reclutamento già concluse, previa disapplicazione della delibera di Giunta che ha precluso l’utilizzo della graduatoria che lo ha visto vincitore.

I margini di discrezionalità della PA sono alquanto ristretti. Se, da un lato, lo scorrimento di una graduatoria pregressa non è consentito qualora l’amministrazione abbia già bandito un nuovo concorso, d’altro lato in assenza di quest’ultimo, la graduatoria antecedente non solo resta valida ed efficace ma va utilizzata con priorità rispetto a tutte le altre.


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