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Revisori Enti locali: entro il 15 luglio la relazione sul piano di riequilibrio
Rush finale per la relazione semestrale dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano riequilibrio finanziario pluriennale.

di BARBARA FIAMMERI e GIANNI TROVATI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Rush finale per la relazione semestrale dell’organo di revisione sullo stato di attuazione del piano riequilibrio finanziario pluriennale. Entro il 15 luglio, infatti, i revisori devono trasmettere, al ministero dell’Interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti competente, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento dei suoi obiettivi intermedi.

I dati dei Comuni
I dati sui Comuni mostrano una costante crescita di quelli in riequilibrio finanziario pluriennale, le cui fila sono aumentate, nel 2018, di 42 unità (delibera Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Referto al Parlamento 2019). Alcuni di questi enti sono di dimensioni rilevanti, come Lecce, Manfredonia e Andria (che, nel complesso, contano circa 250.000 abitanti) e Sesto San Giovanni (con 80.000 abitanti).
Il ruolo dell’organo di revisione dell’Ente locale nella procedura di riequilibrio pluriennale è rilevante sia nella fase di predisposizione del piano che in quella successiva della sua attuazione (delibera 5/2018, della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti).
La delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata variabile tra 4 e 20 anni (in ragione del rapporto fra passività e impegni del titolo 1), deve essere corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. In particolare, dal parere devono potersi desumere eventuali problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto e/o saldo dal 2016).
I revisori devono poi esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della «massa passiva» che l’ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l’attendibilità e l’attuabilità delle previsioni alla luce dell’esperienza maturata in ordine alla situazione dell’ente. Fra i controlli, merita particolare attenzione l’apprezzamento dell’attendibilità delle previsioni di entrata.

Fondi e accantonamenti nel risultato di amministrazione
Ai revisori sono richieste, altresì, specifiche verifiche sulla congruità della consistenza di tutti i fondi e accantonamenti nel risultato di amministrazione.
Per dimostrare il rispetto dei limiti in materia d’indebitamento disposti dall’articolo 119 della Costituzione e dall’articolo 204 del Tuel, i revisori devono anche produrre specifica attestazione, corredata del prospetto riepilogativo dell’andamento del debito nel triennio precedente e dell’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.
I residui attivi conservati poi richiedono, oltre all’attestazione del responsabile del servizio finanziario, la relazione dell’organo di revisione, il quale si deve esprimere, in particolare, sulla correttezza del loro mantenimento.
Qualora durante la fase di attuazione del piano dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La rimodulazione del piano non modifica gli obblighi di relazione semestrale che gravano sull’organo di revisione economico-finanziaria.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, infine, i revisori devono redigere una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.


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