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Decreto Sicurezza: dichiarati inammissibili i ricorsi delle Regioni
Le valutazioni della Corte Costituzionale: no al potere sostitutivo del prefetto nelle attività di Comuni e Province

La Corte Costituzionale ha bocciato i numerosi ricorsi presentati dalle Regioni in relazione al Decreto Sicurezza (d.l. 113/2018). Il massimo organo giuridico del paese ha giudicato inammissibili i ricorsi delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che avevano impugnato numerose disposizioni della decreto legge battezzato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze.

Le valutazioni della Corte Costituzionale

Non sarebbero in tale direzione state compromesse le competenze regionali. Discorso diverso per il potere sostitutivo dei prefetti rispetto alle prerogative di Comuni e Province: in questo caso la violazione esiste e la norma (articolo 28 del decreto n. 113 del 2018) è incostituzionale.
Le motivazioni della pronuncia giungeranno solo tra qualche settimana, tuttavia, nel comunicato diffuso ieri sera, la Corte annuncia il verdetto contrario ai ricorsi presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche Toscana e Umbria che contestavano la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. La Consulta, che precisa come resti “impregiudicata” qualsiasi valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate, ha ritenuto che lo Stato ha rispettato invece le proprie competenze in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi.

La Consulta “risponde” alle Regioni

Nel mirino delle Regioni erano infatti finite le disposizioni del decreto su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR.
La Consulta ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali.

> IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.


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