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Nel nuovo Dup gli investimenti in opere sopra i 100mila euro
Al via l'inserimento delle progettazioni di livello minimo nel Dup 2020-22, da presentare entro fine luglio

di PATRIZIA RUFFINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Al via l’inserimento delle progettazioni di livello minimo nel Dup 2020-22, da presentare entro fine luglio, alla luce del decimo correttivo dell’armonizzazione in vigore dal 26 marzo. Alla distinzione fra progettazione interna ed esterna va affiancata quella fra livello minimo e successivi. L’iscrizione in contabilità cambia a seconda che l’opera progettata superi o meno i 100mila euro. L’inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale delle opere di valore superiore a 100mila euro richiede infatti la preventiva validazione del livello minimo di progettazione. Quest’ultimo, a seconda dei casi, può essere il documento di fattibilità della alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale con gli elementi previsti per i livelli omessi.

La spesa di progettazione (livello minimo) potrà essere prevista al secondo titolo (piano finanziario U 2.02.03.05.001, incarichi professionali) prima dell’iscrizione in bilancio dello stanziamento sull’opera. Per dimostrare la volontà dell’ente di attuare l’investimento è però necessario che i documenti di programmazione sugli indirizzi generali (Dup, Defr) indichino le opere a cui la progettazione è destinata e la fonte di finanziamento. In caso di progettazione interna, la contabilizzazione seguirà la natura economica dei fattori, con la conseguenza che la spesa di personale sarà classificata nell’ambito della parte corrente, mentre eventuali attrezzature saranno iscritte fra le spese in conto capitale. Se la progettazione è assistita da un contributo concesso nell’anno successivo rispetto a quello di impegno della spesa, potrà essere destinato anche a spese correnti. Le spese di progettazione del livello minimo non rientreranno nel quadro economico dell’opera.

È invece necessaria la capitalizzazione attraverso le scritture della contabilità economico-patrimoniale (immobilizzazioni in corso fino al completamento dell’opera). A fine esercizio, solo le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato (per il finanziamento della progettazione minima) di importo superiore a 40mila euro non ancora impegnate, potranno essere conservate nell’Fpv se saranno formalmente attivate le procedure di affidamento. Per procedura di affidamento attivata si intende la pubblicazione del bando, dell’avviso di indizione della gara o di un avviso di preinformazione oppure la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, le risorse confluiscono del risultato di amministrazione. Per le opere sotto i 100mila euro, invece, la spesa di progettazione è stanziata in bilancio senza attendere l’inserimento degli interventi nel programma triennale.


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