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Speciale DDL Concretezza: tempi più stretti per la "disponibilità"
Con il nuovo provvedimento viene sospeso fino al 2021 l'obbligo di ricerca preventiva di chi vuole trasferirsi

di TIZIANO GRANDELLI e MIRCO ZAMBERLAN (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Per snellire le procedure di accesso al pubblico impiego la riforma Bongiorno ridisegna anche le regole per la gestione del personale in disponibilità. Finora era prevista la risoluzione del rapporto di lavoro se entro 24 mesi il dipendente non fosse stato ricollocato in un’altra PA. La riforma prevede la risoluzione del rapporto di lavoro anche prima dei 24 mesi se il dipendente rinuncia o non accetta per due volte l’assegnazione ad altra sede nell’ambito della provincia indicata dallo stesso dipendente.
La gestione del personale in disponibilità è collegata all’istituto della mobilità obbligatoria propedeutica al bando di concorso: prima di poter assumere nuovo personale dall’esterno, una Pa è obbligata a verificare se c’è la possibilità di attingere al personale in disponibilità consultando gli elenchi tenuti dalla Funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali. La logica è stringente: prima di assumere un nuovo dipendente si deve verificare l’assenza lavoratori già assunti e collocati in disponibilità a seguito di procedure di eccedenza di personale.

Tre strade
A questo punto si possono aprire tre strade:
a) in caso di esito positivo il dipendente assegnato potrebbe accettare ovvero, come detto, rinunciare. In quest’ultimo caso, il Ddl prevede un nuovo adempimento in caso all’amministrazione di destinazione, la quale dovrà comunicare tempestivamente alla Funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali la rinuncia o la mancata accettazione. Il Ddl non specifica se a questo punto si debbano riattivare le stesse strutture per una nuova ricerca ovvero se sia possibile continuare il procedimento. Si suggeriscono comportamenti prudenti;
b) viene comunicato che non ci sono disponibilità per cui l’ente può procedere;
c) decorsi due mesi dalla richiesta, con una sorta di silenzio assenso, si presume che non vi sia personale da assegnare all’amministrazione. Il Ddl concretezza riduce l’attesa di 15 giorni in quanto sostituisce l’originario termine di 2 mesi a 45 giorni.

Il bando
Dopo l’iter per la mobilità obbligatoria, prima di poter procedere con il concorso, è necessario pubblicare un bando di mobilità volontaria per ricercare la professionalità necessaria tra tra i dipendenti in servizio. La pubblicazione del bando non può essere inferiore a trenta giorni. Spesso il tempo trascorre invano perché è difficilissimo trovare mobilità in entrata atteso che l’ente che concede il nulla osta non potrà sostituire il dipendente in uscita con un concorso. Anche su questo la riforma apre alla possibilità di “saltare” questo step nel triennio 2019-2021.
Riepilogando, dai tre mesi necessari (due di mobilità obbligatoria e uno di volontaria) prima di pubblicare un concorso si passa, con il Ddl concretezza, a un mese e mezzo. Anche sulle procedure selettive si aprono gli spiragli di semplificazione (si veda l’articolo sulle commissioni) che potrebbero ridurre ulteriormente i tempi di accesso di nuovo personale.
Sempre in tema di mobilità obbligatoria, la riforma Bongiorno recepisce l’orientamento che andava consolidandosi da parte degli interpreti istituzionali. La regola generale prevede l’obbligo di esperire detta mobilità anche per i rapporti a termine di durata superiore ai 12 mesi. Viene inserita un’eccezione per il personale dirigenziale e non dirigenziale con incarico “fiduciario” (articolo 110 del Tuel per gli enti locali, articolo 19 del Dllgs 165/2001 per le amministrazioni centrali e articolo 15-septies del Dlgs 502/1992 per la sanità).


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