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Servizio di trasporto scolastico: costi e copertura
Si tratta di un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale: le valutazioni della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale.  A confermarlo è una recentissima deliberazione della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte datata 6 giugno 2019, n. 46.

L’Ente, spiega la sezione della Corte dei conti, è tenuto, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 TUEL – d.lgs. 267/2000 – (“Tariffe dei servizi”), vale a dire, che per il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio ai sensi dell’art. 117 TUEL, circostanza che presuppone un’efficace rappresentazione dei costi ed una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). In tal modo l’erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio.

Questo anche alla luce della nuova connotazione conferita dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 63/2017, a mente del quale gli Enti locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. PIEMONTE.


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