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Presupposti per configurare il servizio di somministrazione di alimenti
Sintesi della sentenza del TAR Lazio, Sez. II-ter, 30 maggio 2019, n. 6818

Ampio interesse è racchiuso nella recente sentenza del TAR Lazio, Sez. II-ter, datata 30 maggio 2019, n. 6818, in tema di completa e corretta configurazione del servizio di somministrazione di alimenti.
I giudici amministrativi romani affermano che il solo riscontro di tavoli e sedie abbinati da parte di un titolare di SCIA di laboratorio e di vicinato alimentare non è indice inequivoco della presenza di un servizio di somministrazione. Niente, infatti, autorizza a ritenere che i prodotti di laboratorio vengono, oltre che legittimamente venduti per asporto, anche (illegittimamente) consumati sul posto.

Pertanto la sola presenza di “tavoli e sedie abbinabili” costituenti “arredi e modalità di utilizzo che consentono le consumazioni seduti al tavolo con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e permanenza nel luogo di consumo” (come riportato nel provvedimento avversato) non concretizza, in maniera univoca (anche se il titolare dell’esercizio sia un esercente di laboratorio di gastronomia), quel contesto organizzativo comprovante, secondo la giurisprudenza in precedenza indicata, lo svolgimento dell’attività di somministrazione.

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