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Sindaci neoeletti alla prova dei primi 8 adempimenti
Urgente, fra tutti gli adempimenti, l’approvazione dell’assestamento generale al bilancio di previsione, da attuarsi entro luglio

di ANNA GUIDUCCI e MASSIMILIANO LAMI (Dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Tempi stretti per i sindaci neoeletti. Nei circa 3.800 Comuni in cui si sono svolte le elezioni inizia la procedura di insediamento degli organi amministrativi, chiamati entro breve a importanti appuntamenti di carattere politico-amministrativo. Entro il mese di luglio il consiglio deve infatti approvare l’assestamento generale al bilancio di previsione (articolo 175, comma 8, del testo unico degli enti locali) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 del testo unico degli enti locali), particolarmente importante per le sanzioni connesse all’inadempimento, che fanno scattare le procedure previste dall’articolo 141, secondo comma, del testo unico. Alla giunta compete invece la presentazione all’organo consiliare del nuovo documento unico di programmazione, la cui sezione strategica ha una durata pari a quella del mandato amministrativo. L’insediamento, che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti avviene con la proclamazione da parte dell’ufficio elettorale centrale, segna il dies a quo per i primi «otto» adempimenti. Innanzi tutto occorre procedere a effettuare la verifica straordinaria di cassa (articolo 224 del testo unico degli enti locali), alla quale intervengono il sindaco che cessa dalla carica, il sindaco neoinsediato, il segretario generale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente.

Entro 3 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio occorre poi pubblicare i risultati delle elezioni ed effettuare la notifica agli eletti, secondo le disposizioni dell’articolo 61 del Dpr 570/1960. A seguire la prima seduta del consiglio comunale (articolo 40, commi 1 e 2, del testo unico degli enti locali), da convocare entro 10 giorni dalla proclamazione. Nella seduta consiliare, che deve avvenire entro i 10 giorni successivi alla convocazione, occorre procedere alla convalida degli eletti e a eventuali surroghe, al giuramento del sindaco e all’ elezione del presidente del consiglio comunale e della commissione elettorale centrale. In questa sede dovrà inoltre essere data comunicazione della nomina del vicesindaco e degli altri membri della giunta. Di carattere prettamente politico-strategico è poi la presentazione delle linee programmatiche di mandato. L’articolo 46, comma 3, del testo unico degli enti locali rinvia ai singoli statuti la definizione del termine di presentazione da parte del sindaco al consiglio, sentita la giunta.

A seguire dovranno poi essere perfezionati gli atti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni (articolo 50, commi 8 e 9, del testo unico degli enti locali). Per questo adempimento, il vigente ordinamento assegna al sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, un termine di 45 giorni dall’insediamento. Con la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali (articolo 50, comma10, del testo unico degli enti locali), viene definita la struttura gestionale dell’ente (parte prevalente della dottrina è ormai concorde nel ritenere applicabile, in via estensiva, la prorogatio dei 45 giorni anche alla struttura comunale che il neosindaco trova al suo insediamento). La nomina del nuovo segretario deve essere disposta a norma dell’articolo 99 del testo unico degli enti locali non prima di 60 giorni e non oltre 120 dall’insediamento, decorsi i quali resta confermato quello precedente. In base all’articolo 4-bis del decreto legislativo 149/2011, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’insediamento.


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