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Elezioni amministrative: ammessa la lista presentata pochi minuti dopo lo scadere del termine
L’importante sentenza del Consiglio di Stato, 9 maggio 2019, n. 3032 applica il principio del favor partecipationis

Segnaliamo, alla vigilia delle consultazioni elettorali di domenica 26 maggio, l’interessante sentenza del Consiglio di Stato datata 9 maggio 2019, n. 3032. In essa i giudici affermano che la presenza nella sede comunale dei presentatori di una lista, allo spirare del termine ultimo delle ore 12, consente di ritenere ammissibile la lista, per il principio del favor partecipationis (di speciale rilievo in materia elettorale), anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto.
Si tratta di una pronuncia di amplissimo rilievo poiché non si ferma dinanzi ad aspetti che possono essere formali, ma rimette in gioco una lista elettorale nella piena applicazione dell’importante principio del favor partecipationis.

Il collegio, pur ricordando che il termine (ore 12.00) stabilito dall’art. 28, penultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale, afferma però che, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, è giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature quando ricorrano cumulativamente queste condizioni:
– che il ritardo sia ‘lieve’;
– che all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all’interno della casa comunale;
– che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.


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