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Il risultato di amministrazione finanzia la «buonuscita» del sindaco
Gli adempimenti contabili cui sono chiamati i servizi finanziari in relazione all'elezione del sindaco

di DANIELA GHIANDONI e ELENA MASINI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’imminente svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi, che coinvolge circa la metà dei Comuni italiani, è l’occasione per fare il punto sugli adempimenti contabili cui sono chiamati i servizi finanziari in relazione all’elezione del sindaco.

Indennità di fine mandato
L’articolo 82, comma 8, lettera f), del Dlgs n. 267/2000 ha introdotto l’indennità di fine mandato
. Si tratta di un’integrazione dell’indennità di funzione prevista in favore del sindaco alla fine dell’incarico amministrativo. L’istituto è regolato dall’articolo 10 del Dm Interno n. 119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno. Successivamente il comma 719 della legge 296/2006 ha previsto che, dal 1° gennaio 2007, l’indennità di fine mandato del sindaco spetti solamente «nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi». Il ministero dell’Interno, con la circolare n. 5/2000 e poi con la circolare n. 4/2006, ha ribadito quanto già definito in merito dal Consiglio di Stato (parere espresso nell’adunanza della prima sezione del 19 ottobre 2005), cioè che l’indennità di fine mandato deve essere commisurata all’importo effettivamente corrisposto al sindaco e non all’importo teorico spettante in base al Dm 119/2000, e va ridotta proporzionalmente per periodi inferiori all’anno. Se il sindaco ha rinunciato a percepire l’indennità, per effetto del divieto di cumulo o di autonoma scelta, nulla è quindi dovuto per la fine del mandato. Il diritto del sindaco a percepire l’indennità di fine mandato sorge al momento della cessazione della carica e al verificarsi delle condizioni descritte, anche in caso di rielezione. Quindi il pagamento è sempre dovuto e la spesa dovrà essere finanziata (ad eccezione del rateo maturato nel 2019) mediante applicazione della quota accantonata nel risultato di amministrazione 2018, in base al punto 5.2, lettera i) del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Gli enti che non avessero provveduto in tal senso dovranno quindi attendere l’insediamento del consiglio comunale e l’approvazione della variazione di bilancio, non risultando corretto l’utilizzo delle risorse destinate ordinariamente al pagamento delle indennità di funzione. Il legislatore non ha fissato un termine per la liquidazione, che potrà avvenire anche a distanza di qualche mese. La mancata erogazione è soggetta a prescrizione, in relazione alla quale si applica il termine quinquennale previsto dall’articolo 2948, n. 5, del Codice civile (parere del Ministero dell’interno del 28 gennaio 2010, Corte dei conti Molise, delibera n. 61/2009 e Corte dei conti Abruzzo, delibera n. 149/2018). L’indennità è soggetta a tassazione separata ai fini Irpef e concorre a determinare la base imponibile Irap (risoluzione agenzia delle Entrate del 15 aprile 2010 n. 29/E ).

Verifica straordinaria di cassa
L’articolo 224, comma 1, del Tuel prevede che in caso di mutamento della persona del sindaco si proceda alla verifica straordinaria di cassa, a cui devono intervenire «gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente». Gli enti non dovranno procedere ad alcuna verifica nel caso in cui, invece, vi sia una riconferma del sindaco uscente. Il Tuel demanda al regolamento comunale di contabilità la disciplina delle modalità di svolgimento di tale verifica ed in particolare i tempi entro cui svolgerla, che comunque devono essere contenuti nell’arco di pochi giorni. La verifica straordinaria di cassa deve riguardare non solamente i fondi liquidi disponibili presso la Banca d’Italia, ma anche quelli giacenti sui conti correnti postali o bancari, i depositi azionari e la verifica dei conti degli agenti contabili a denaro.

Comunicazione variazione legale rappresentante
Altri adempimenti importanti riguardano la variazione del legale rappresentante dell’ente agli enti esterni, da attivare in caso di mutamento della persona del sindaco (in particolare Agenzia delle entrate, Inail, Inps). Infatti, non essendo i comuni tenuti all’iscrizione al registro imprese, la comunicazione della modifica del legale rappresentante rappresenta un obbligo posto in capo ai singoli enti. Le comunicazioni devono essere inviate entro 30 giorni dalla proclamazione del sindaco, pena l’applicazione di sanzioni.

Linee programmatiche e Dup
La presentazione delle linee programmatiche di mandato, da effettuarsi entro 45 giorni dall’insediamento in base all’articolo 46, comma 3, del Tuel, influenzerà la redazione del documento unico di programmazione (Dup), sia con riferimento alla strategia della nuova amministrazione che della parte strettamente operativa e contabile. Le linee programmatiche, infatti, consistono in un documento, che contiene gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative, nonché l’elenco delle opere pubbliche che si intende finanziare durante il corso del mandato. Il documento, inoltre, contiene per sommi capi i riferimenti alle quantità di risorse finanziarie necessarie ed alle modalità con cui si intende reperirle.

La relazione di inizio mandato
All’inizio del nuovo mandato politico-amministrativo, è necessario redigere la relazione che consiste in un documento di analisi utile a verificare lo stato di salute finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’ente, nonché ad evidenziare eventuali scostamenti rispetto alla relazione di fine mandato, già redatta dall’amministrazione uscente. Il documento, previsto dall’ articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 dovrà essere redatto dal responsabile finanziario o dal segretario dell’ente e sottoscritta dal sindaco/presidente entro 90 giorni dall’insediamento.

 


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