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Indennità di carica per l’assessore insegnante
La Corte dei Conti chiarisce l’entità dell’indennità di carica qualora un assessore ricopra un ulteriore incarico a tempo determinato

di PIETRO ALESSIO PALUMBO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con la delibera n. 88/2019, la Sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti ha chiarito che all’assessore comunale, già inquadrato come insegnante a tempo determinato, è corrisposta la metà dell’indennità di carica, non rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato.

Il Testo unico degli enti locali disciplina una indennità di funzione, per il sindaco, il presidente della Provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei Comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei Comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali. Questa indennità è però dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

La Corte veneta ha chiarito che la logica delle disposizioni che stabiliscono il dimezzamento dell’indennità di funzione per i dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, va ricercata nel promuovere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli permettano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per il periodo di esercizio delle proprie funzioni pubbliche. In questa ottica la funzione dell’indennità di carica, assume minore peso qualora il singolo assessore già percepisca uno stipendio come lavoratore dipendente. Il venir meno delle necessità di sostentamento economico giustifica il dimezzamento dell’indennità prevista. Nel caso in questione, l’assessore interessato ha assunto un incarico di docenza a tempo determinato. Secondo la Corte non rileva la circostanza che il rapporto di lavoro costituito come insegnante supplente sia a tempo determinato e parziale dal momento che, ferma la logica indennitaria del compenso previsto, il dato legislativo non prevede alcun «trattamento speciale».


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