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Inerzia della PA, senza il sostituto niente indennizzo per il ritardo
La sentenza del TAR Lazio n. 3515/2019

(dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.)

Per l’indennizzo da ritardo, dovuto a inerzia sul procedimento amministrativo – diverso dal danno da ritardo che impone la ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale – serve (articolo 28 della legge 98/2013) l’immediata attivazione del funzionario sostituto da parte dell’interessato entro 20 giorni dalla scadenza del termine per l’emanazione del provvedimento espresso a pena di decadenza. In questo senso, la sentenza del TAR Lazio, Roma, sezione I-ter, n. 3515/2019.

L’indennizzo da ritardo e il danno da ritardo
Nel caso trattato dal giudice capitolino, la parte ricorrente ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana (articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992). L’amministrazione non ha emanato il provvedimento richiesto senza fornire alcun riscontro con la conseguente formazione del silenzio «illegittimamente serbato». Contro l’inerzia, il ricorrente ha sollevato istanza davanti al giudice amministrativo anche per ottenere la liquidazione del cosiddetto indennizzo da ritardo fissato dal comma 2 dell’articolo 2-bis della legge 241/1990. In base a questa norma, introdotta dal d.l. 69/2013, «ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo…». Le somme (eventualmente) indennizzate «corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento» per danno da ritardo.
Le due fattispecie sono profondamente distinte considerato che l’indennizzo non richiede particolari elementi legittimanti se non il (mero) ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto. Il risarcimento, invece, esige la produzione (e la prova) di un «danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento» (articolo 2-bis, comma 1 della legge 241/1990). In quest’ultimo caso, quindi, devono ricorrere i presupposti stabiliti dall’articolo 2043 del codice civile.

La decisione   
Il giudice ha respinto l’istanza considerato che l’amministrazione, pur in corso di causa, «ha rappresentato di aver predisposto e inviato alla firma degli organi competenti il richiesto decreto di conferimento della cittadinanza». Per effetto di queste circostanze, secondo quanto si legge in sentenza, i presupposti per ottenere la liquidazione dell’indennizzo da ritardo (articolo 28 del Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013) non sussistevano. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, infatti, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, «pur non essendo richiesta la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo dell’amministrazione, del nesso di causalità)» l’istanza è soggetta a un rigoroso – e perentorio – procedimento. In particolare, ha puntualizzato il giudice, «una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato (cfr.: TAR Sardegna, sez. I, 12.5.2016, n. 428)».
L’attivazione dell’intervento sostitutivo, quindi, in base all’articolo 28, comma 2, del d.l. 69/2013, costituisce una condizione indispensabile per poter avanzare, poi, la domanda di indennizzo da ritardo. Come detto, la domanda viene respinta in quanto il ricorrente non ha attivato l’intervento del funzionario sostituto. Il giudice, inoltre, compensa le spese di giudizio «nonostante la soccombenza virtuale dell’amministrazione in ragione della grande mole di lavoro gravante sugli uffici amministrativi competenti causata dal rilevante numero di richieste in materia».


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